Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39957 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39957 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 1601/2023 R.G.
Motivi della decisione
L’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 20 ottobre 2022, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 12 maggio 2022 dal Tribunale cittadino, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 81, 61 n. 11 quater cod. pen., 73 d. P. R 309/1990. Ne chiede l’annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e al giudizio di bilanciamento operato.
Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E d’uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze prive di critica analisi censoria alle argomentazioni della sentenza impugnata ma ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20.09.2023