Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione e i Motivi Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi che non presentano censure specifiche e pertinenti, evidenziando il rischio di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è una mera ripetizione di quanto già discusso, ma deve introdurre una critica argomentata e logica avverso la decisione contestata. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una sentenza della Corte di Appello che aveva parzialmente modificato, solo per quanto riguarda la pena, una precedente condanna del Tribunale. L’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di danneggiamento aggravato e minaccia. Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi principali: la contestazione della recidiva, la critica a un’aggravante specifica e il dissenso sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.
L’Analisi della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per tutti. Questo esito non deriva da una valutazione nel merito delle questioni, ma da un vizio preliminare che ha impedito alla Corte di procedere oltre.
La Questione della Recidiva
Il primo motivo contestava il riconoscimento della recidiva. La Cassazione ha ritenuto questa censura manifestamente infondata. La Corte di Appello, infatti, aveva fornito una motivazione congrua, basata sui tre precedenti penali dell’imputato in materia di stupefacenti e sulla sua accresciuta pericolosità, desunta dalle modalità concrete dei fatti. La critica del ricorrente non è riuscita a scalfire la logicità di tale ragionamento.
La Reiterazione dei Motivi sull’Aggravante
Il secondo motivo, relativo all’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 del codice penale, è stato liquidato come meramente reiterativo. L’imputato, in sostanza, si è limitato a riproporre le stesse obiezioni già sollevate e correttamente respinte dalla Corte di merito, senza aggiungere nuovi elementi critici. Questo comportamento processuale è sanzionato con l’inammissibilità, poiché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove ridiscutere all’infinito le stesse questioni.
La Genericità delle Censure sulla Pena
Infine, anche le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena sono state considerate destituite di pregio. La Corte ha rilevato la loro natura generica, in quanto non si confrontavano in modo critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve indicare precisamente dove e perché il giudice di merito ha sbagliato, non limitarsi a un generico dissenso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel mancato rispetto dei requisiti di specificità dei motivi di ricorso. La Corte di Cassazione non è un giudice del fatto, ma della legittimità. Il suo compito è verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie. Un ricorso che si limita a ripetere doglianze già respinte o a formulare critiche vaghe non consente alla Suprema Corte di svolgere la sua funzione. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa pronuncia rappresenta un monito importante: per accedere al giudizio di Cassazione, è indispensabile formulare motivi di ricorso che vadano oltre la semplice riproposizione di tesi difensive già sconfitte. È necessario un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi logici o giuridici. In assenza di tale specificità, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità del ricorso, che non solo preclude l’esame nel merito ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente. La difesa tecnica deve quindi porre la massima attenzione nella redazione dell’atto di impugnazione, pena l’inutilità dello sforzo processuale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata.
Quali erano le argomentazioni principali del ricorrente?
Il ricorrente contestava la sussistenza della recidiva, la presenza di una circostanza aggravante (ex art. 61 n. 2 c.p.), il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena applicata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2401 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE.U.I. CODICE_FISCALE) n.Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 4/4/2023
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del locale Tribunale che, in data 28/2/2019, aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di danneggiamento aggravato e minaccia, condannandolo alla pena di giustizia.
Il primo motivo d’impugnazione che censura la ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva esclusione della circostanza con motivazione congrua alla luce dei tre precedenti in materia di stupefacenti a carico dell’imputato, evidenziando l’accresciuta pericolosità del ricorr alla luce delle modalità dei fatti contestati. Il secondo motivo che revoca in dubbi ricorrenza dell’aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen. è meramente reiterativo di rili adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito con corretta motivazione, priva frizioni logiche (pag. 5). Analogamente destituite di pregio sono le conclusive, generich censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena che non si
rapportano criticamente alle considerazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata a pag.
6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
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La Consigliera estensore
Il President:e