Inammissibilità del ricorso: quando i motivi sono generici
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un ostacolo insormontabile quando le difese non presentano argomenti specifici e nuovi rispetto ai precedenti gradi di giudizio. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito che la semplice riproduzione di doglianze già vagliate, specialmente in merito alla misura della pena, non è sufficiente per accedere al vaglio di legittimità.
Il caso del ricorso generico sulla pena
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava un eccessivo rigore nel trattamento sanzionatorio, nonostante la pena fosse stata fissata in misura di poco superiore al minimo previsto dalla legge. La Cassazione ha evidenziato come il motivo di ricorso fosse meramente riproduttivo di profili di censura già ampiamente disattesi dai giudici di merito.
Inammissibilità del ricorso e controllo di legittimità
Il controllo della Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Se la sentenza impugnata è immune da vizi logici e ha risposto puntualmente alle obiezioni della difesa, un ricorso che non introduce elementi di novità o non contesta specifici errori di diritto è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le conseguenze economiche della soccombenza
Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità del ricorso comporta oneri finanziari significativi. Il sistema penale prevede che, in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo debba versare una somma alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali. Tale misura ha una funzione deterrente contro l’abuso dello strumento giudiziario.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura generica dell’unico motivo di ricorso. I giudici hanno rilevato che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio erano state già adeguatamente vagliate dalla Corte di Appello. La motivazione della sentenza di secondo grado è stata ritenuta solida e priva di vizi logici, avendo giustificato la pena con criteri oggettivi e vicini al minimo edittale. Non essendo stati prospettati nuovi profili di illegittimità, il ricorso è stato ritenuto privo della specificità necessaria per il giudizio di legittimità.
Le conclusioni
Il provvedimento conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza sulla necessità di motivi specifici e non ripetitivi. L’inammissibilità del ricorso non solo chiude definitivamente il processo penale, ma espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie accessorie. Risulta quindi essenziale che l’impugnazione si concentri su vizi di legge reali e dimostrabili, evitando di riproporre questioni di puro merito già risolte nei gradi precedenti.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza indicare specifici errori logici o giuridici della sentenza impugnata.
Cosa succede se si contesta solo la misura della pena in Cassazione?
Se la pena è vicina al minimo edittale e il giudice di merito ha motivato correttamente la scelta, la Cassazione considera il motivo generico e non procede all’esame.
Quali sono le sanzioni pecuniarie per un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, solitamente tra mille e tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50629 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50629 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al trattamento sanzionatorio, peraltro determin misura di poco superiore al minimo edittale, già adeguatamente vagliati e disattesi dal sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici (si veda pagina 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.