Inammissibilità del ricorso: quando la genericità blocca la Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità, specialmente quando l’impugnazione non rispetta i rigidi criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha affrontato il ricorso di un soggetto condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti, il quale contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità.
Il contesto della vicenda giudiziaria
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma in relazione ai reati previsti dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione puntando esclusivamente sulla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 della medesima norma, che prevede pene ridotte per i casi di minore gravità. Tuttavia, la struttura del ricorso presentava lacune tecniche insuperabili.
Inammissibilità del ricorso e limiti del giudizio
La Corte di Cassazione ha rilevato come il motivo di doglianza fosse affetto da una genericità intrinseca. Un ricorso, per essere ammesso, deve necessariamente confrontarsi in modo critico e puntuale con le motivazioni espresse dal giudice di secondo grado. In questo caso, la difesa si è limitata a sollecitare una diversa valutazione delle prove, operazione che è tassativamente preclusa nel giudizio di legittimità.
La distinzione tra merito e legittimità
Il nodo centrale della decisione risiede nella natura stessa della Cassazione. I giudici di piazza Cavour non possono procedere a una rivisitazione dei fatti o a un nuovo esame del materiale probatorio. Se la sentenza impugnata è logicamente coerente e correttamente motivata, la Cassazione non può sovrapporre la propria visione a quella del giudice di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla constatazione che il ricorrente non ha indicato vizi logici o giuridici specifici, ma ha tentato di ottenere un terzo grado di merito. La Corte ha sottolineato che la genericità dei motivi rende il ricorso non idoneo a incrinare la tenuta della sentenza impugnata. Inoltre, la mancata specificità impedisce alla Corte di entrare nel vivo della questione relativa alla lieve entità, poiché il ricorso non ha saputo scardinare le argomentazioni della Corte d’Appello che avevano escluso tale attenuante.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre ai costi del giudizio, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per i casi di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questa decisione ribadisce l’importanza di una redazione tecnica impeccabile degli atti di impugnazione, che devono sempre mirare a contestare la violazione di legge o il vizio motivazionale piuttosto che il merito della decisione.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso è inammissibile se non contesta in modo specifico i punti della sentenza impugnata, limitandosi a critiche astratte o non correlate alle motivazioni del giudice.
È possibile chiedere alla Cassazione di valutare nuovamente le prove?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo della legittimità, ovvero della corretta applicazione della legge, e non può riesaminare i fatti o le prove già valutati nei gradi precedenti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto della domanda e al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50535 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50535 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17868/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall’art. 73, comm d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivi di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di comma 5 della norma indicata in relazione alla contestazione di cui al comma 1 dell’art. 73 ci
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenz impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volto a sollecita una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 2 e ss. senten
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.