Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50386 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50386 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELSILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.;
Rilevato che i tre motivi di ricorso sono solo enunciati senza indicazione di alcuna ragione a sostegno, in violazione dell’obbligo di specificità, stabilito, a pena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591, cod. proc. pen.;
Ritenuto, in ogni caso, che i motivi sono inammissibili in quanto:
l’eccezione di nullità dei giudizi di primo e secondo grado per omessa rituale citazione dell’imputato è manifestamente infondato, dato che le citazioni sono state notificate all’imputato nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado per rigetto della istanza di legittimo impedimento è generica, poiché non indica né l’udienza né la causa dell’asserito impedimento;
la denuncia di mancanza di adeguata motivazione “sul riconoscimento del COGNOME” è generica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023