Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49849 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49849 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FERENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
175. R.G. 24381 – 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria difensiva depositata in data 29 ottobre 2023;
ritenuto che i motivi di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 114 e 99 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla richiesta di declaratoria dell’intervenuta prescrizione del reato previa esclusione della contestata recidiva, al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. ed alla mancata esclusione della recidiva sono del tutto generici; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01).
rilevato che la memoria difensiva è tardiva in quanto depositata in violazione del rispetto del termine di quindici liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data novembre 2023
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