Inammissibilità del ricorso: i rischi dei motivi generici in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel giudizio di legittimità. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, deve assicurarsi che le proprie doglianze siano specifiche e non si limitino a una mera ripetizione di quanto già esposto nei precedenti gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra una critica legittima e una contestazione generica.
Il caso e la contestazione del vizio motivazionale
Nel caso in esame, un soggetto condannato in appello ha presentato ricorso per Cassazione lamentando un presunto vizio di motivazione. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero fornito una spiegazione adeguata circa l’affermazione di responsabilità penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha analizzato i motivi di ricorso riscontrando una carenza strutturale nelle argomentazioni difensive.
Inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità
La Corte ha evidenziato che entrambi i motivi di ricorso erano da considerarsi generici. Questo accade quando il ricorrente non attacca direttamente i passaggi logici della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La funzione della Cassazione non è quella di celebrare un terzo grado di merito, ma di verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della decisione.
La distinzione tra motivazione reale e apparente
Uno dei punti cardine del ricorso riguardava la presunta natura “apparente” della motivazione fornita dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno invece stabilito che la motivazione era pienamente adeguata. Una motivazione è apparente solo quando non permette di comprendere l’iter logico del giudice; se invece il giudice risponde alle obiezioni della difesa in modo coerente, il ricorso che ne lamenti l’insufficienza senza nuovi elementi è destinato al rigetto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del ricorso, giudicato generico poiché fondato su argomenti ripetitivi. I giudici hanno rilevato che la sentenza della Corte d’Appello aveva già risposto in modo esaustivo alle critiche della difesa. Di conseguenza, la riproposizione degli stessi temi senza una critica puntuale ai passaggi della sentenza impugnata determina l’inammissibilità. La Corte ha inoltre verificato che non sussistesse alcun vizio di motivazione apparente, confermando la solidità della decisione di secondo grado.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, sottolineando che la genericità dei motivi impedisce l’accesso all’esame di merito. Tale esito comporta conseguenze gravose per il ricorrente: oltre al pagamento delle spese processuali, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di una difesa tecnica estremamente precisa e mirata nel giudizio di legittimità.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta specificamente i punti della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti già respinti nei gradi precedenti senza aggiungere nuovi rilievi critici.
Qual è la differenza tra motivazione adeguata e motivazione apparente?
La motivazione è adeguata se spiega chiaramente le ragioni della decisione, mentre è apparente se il testo non permette di ricostruire il ragionamento logico del giudice, risultando solo graficamente presente.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria che può variare da mille a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48645 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48645 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) con motivazione pienamente adeguata e per nulla apparente, come sostenuto nel ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così eciso in Roma, il 12/09/2023 Il Co sigliere stensore