Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’esito di un processo non dipende solo dalla sostanza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui queste vengono presentate nei vari gradi di giudizio. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la superficialità nella formulazione dei motivi di appello possa portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, precludendo ogni possibilità di esame nel merito. Analizziamo questa ordinanza per comprendere gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, basando le proprie doglianze su due punti principali:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato negativo, non a causa dell’infondatezza delle richieste, ma per ragioni puramente procedurali.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando l’esistenza di vizi che impediscono la disamina delle censure. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
La Questione della ‘Particolare Tenuità del Fatto’
Il primo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato ritenuto inammissibile perché la questione non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio, ovvero dinanzi alla Corte d’Appello. Nel processo penale, vige il principio secondo cui i motivi di ricorso in Cassazione devono, di norma, aver già costituito oggetto del giudizio di appello. Introdurre un argomento completamente nuovo davanti alla Suprema Corte non è consentito. Inoltre, la Corte ha aggiunto, a titolo di completezza, che alla luce delle ‘seriali evasioni’ contestate, la tenuità del fatto non sarebbe comunque stata ravvisabile.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità dei Motivi
Il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile per ‘genericità’. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti motivando la sua scelta sulla base della gravità della condotta e della personalità negativa del reo. Il ricorso in Cassazione, secondo i giudici, si era limitato a lamentare genericamente tale diniego, senza però confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato, citando un precedente del 2007 (sentenza Scicchitano): un ricorso è inammissibile se manca una correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, non basta lamentarsi, bisogna spiegare perché il giudice precedente ha sbagliato, smontando punto per punto il suo ragionamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica processuale. Le conclusioni che possiamo trarre sono principalmente due. In primo luogo, la strategia difensiva deve essere costruita sin dal primo grado, poiché non è possibile introdurre argomenti nuovi e decisivi per la prima volta in Cassazione. In secondo luogo, ogni motivo di impugnazione deve essere specifico, puntuale e critico nei confronti della decisione che si contesta. Un ricorso basato su lamentele vaghe o astratte è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, rendendo vana ogni speranza di riforma della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché un motivo (la particolare tenuità del fatto) non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio, mentre l’altro motivo (le attenuanti generiche) è stato ritenuto generico e non specifico nel contestare le argomentazioni della sentenza d’appello.
È possibile sollevare per la prima volta una questione giuridica dinanzi alla Corte di Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, un motivo di ricorso che non è stato precedentemente discusso e deciso dalla Corte d’Appello non può essere validamente proposto per la prima volta in Cassazione, pena l’inammissibilità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1437 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1437 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIBERA il 15/10/1992
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura il mancato riconosc mento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è.inamnnissibile in quanto non dec Dtto iin sede. di gravame, né risulta, alla luce delle seriali evasioni, evidente una tenuità del fatto . ilevabile di questa Corte;
rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura il mancato riconoscr mento dell circostanze attenuanti generiche, correttamente fondato sulla rilevata gravità della rDndotta pe -come desunta dalle modalità di realizzazione dei reati e i ragione della ritent. negat personalità della ricorrente; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità c pi mo manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisionE! impugnati e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affe ,.mazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, r :34270 de 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la coi danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento :Iene spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024