Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41211 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41211 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
4,3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso censura omessa motivazione della decisione impugnata sulla deduzione, formulata con l’atto d’appello, in ordine alla carente motivazione nella decisione di primo grado sull’applicazione della contestata recidiva;
Considerato che detto motivo non si confronta con la motivazione a tal fine resa dalla decisione della Corte territoriale, la quale ha ritenuto la tardività dell doglianza, in quanto formulata solo nelle conclusioni dell’appello (pag. 4), dacché deriva l’inammissibilità della censura perché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023