Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25802 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25802 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
cti-i-t-e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME GLYPH e,0 %, GLYPH U “‘ – ehe ha concluso chiedendo GLYPH 04 e. e…C”.2ty.2-‘ GLYPH Q.. DA:
ttefite-thrttrerrstrfe
T-r-at-t-atferre-sertt-a-r
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava NOME COGNOME colpevole di tentato omicidio ex artt. 56, 575 e 604-ter cod. pen. ai danni di NOME, aggravato dall’aver commesso il fatto per motivi di odio razziale (capo A), di porto illegale di arma clandestina utilizzata per commettere il delitto di cui al capo A) (capo B) e, ritenuta la recidiva reiterata e specifica, riuniti i reati dalla continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione. Riteneva, inoltre, NOME COGNOME colpevole dei delitti di detenzione illegale e consegna al padre (NOME COGNOME) dell’arma clandestina utilizzata per commettere il delitto di cui al capo A (capo C) e di ricettazione della stessa arma (capo D) e, riuniti i reati dalla continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed euro tremila di multa.
La Corte di appello di Catania, in riforma della suddetta sentenza, appellata dagli imputati, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME, riqualificato il tentato omicidio sub A) nel reato di cui all’art. 612, secondo comma, e 604-ter cod. pen., considerato più grave il reato ex art. 23, comma 4, I. 18 aprile 1975, n. 110, di cui al capo B), ritenuta la continuazione e tenuto conto della riduzione per il rito, in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa; ha, poi, rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME, ritenuto più grave il reato di cui al capo D) ex art. 648 cod. pen., operato l’aumento per la continuazione con il delitto sub C) e tenuto conto della riduzione per il rito, in anni due di reclusione ed euro millequattrocento di multa.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il comune difensore, deducendo violazione di legge e vizio e/o assenza di motivazione circa l’inammissibilità della richiesta di sostituzione della misura detentiva ex art. 545-bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, infine, l’erroneo aumento della pena ai sensi dell’art. 99 cod. pen.
In relazione al primo punto, il difensore rileva che la richiesta doveva essere intesa come consenso dell’imputato NOME COGNOME alla sostituzione della misura e che erroneamente ne è stata dichiarata l’inammissibilità.
Con riguardo al secondo punto, lamenta l’inadeguatezza della motivazione di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Quanto al terzo punto osserva che la recidiva applicata a NOME COGNOME andava esclusa e che comunque l’aumento di pena non poteva essere maggiore della metà.
Il difensore, insiste, alla luce di detti rilievi, per l’annullamento della sentenz impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, conclude per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.1. GLYPH La prima doglianza è manifestamente infondata.
Invero, la pena sostitutiva invocata (“presso i servizi sociali”), non rientra tra le pene sostitutive ex art. 545-bis cod. proc. pen., che rimanda all’art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689. Per ciò solo, la richiesta formulata all’udienza di appello del 20 marzo 2023 era inammissibile.
1.2. Anche la seconda censura è manifestamente infondata, oltre che generica, limitandosi la difesa a lamentare un’inadeguatezza delle argomentazioni del diniego delle generiche non meglio specificata. E ciò a fronte di una articolata motivazione della Corte territoriale, che per entrambi gli imputati individua gli elementi di segno negativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. E in particolare valorizza, in relazione a NOME COGNOME, le gravi modalità dell’azione, l’uso di una pistola clandestina in pieno giorno e il disprezzo razziale, oltre alla personalità del medesimo, gravato da numerosi precedenti anche specifici per rapina, lesioni, evasione, detenzione di armi clandestine e ricettazione; e, in relazione a NOME COGNOME, la consegna dell’arma clandestina al padre nonostante la consapevolezza delle sue intenzioni aggressive e violente e la solo parziale collaborazione nel ritrovamento dell’arma, avendo di contro rilasciato dichiarazioni inverosimili sulla procurata disponibilità della stessa arma.
1.3. Le medesime considerazioni vanno svolte in ordine alla censura sulla recidiva applicata a NOME COGNOME, lamentando genericamente la difesa che andava esclusa, senza argomentare al riguardo, e invocando un contenimento dell’aumento di pena operato, senza confrontarsi col disposto dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. che prevede nel caso di recidiva reiterata e specifica, quale quella ritenuta a carico del suddetto imputato, l’aumento di due terzi e non della metà.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento di un somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa del ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024.