Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48952 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48952 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.11 ricorso di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riform della pronuncia del giudice di prime cure, ha ridotto la pena inflittagli, ad anni uno, mesi reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli art. 73, comma 5, d n.309/90 (capi A), B), C)) e art. 76 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011 (capo D), è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logi giuridici.
2.1 Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente il vizio di motivazione in ordine al d) dell’imputazione è inammissibile, in quanto si deduce un difetto di logicità della motivaz non emergente dal provvedimento impugnato. Va, infatti, considerato che in ordine al capo d), il ricorrente non abbia assolto all’onere di specificità dei motivi di appello, non argoment circa le ragioni della censura della sentenza di prime cure, ciò comportando l’inammissibilità d richiesta assolutoria del tutto generica, come evidenziato dai giudici di appello (f. 1 senten appello). Il motivo di ricorso deve, dunque, considerarsi aspecifico e apparente, in qua omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Pr’sideP t / 9 Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore