Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità, specialmente quando le difese si limitano a riproporre argomenti già ampiamente trattati e respinti nei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui un ricorso può essere considerato ammissibile, sottolineando la necessità di una critica specifica e l’impossibilità di introdurre motivi nuovi in ultima istanza.
Il caso: quando l’inammissibilità del ricorso è inevitabile
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’imputato contestava la propria identificazione come autore delle condotte criminose e sollevava dubbi sulla sussistenza del cosiddetto concorso anomalo. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità ha evidenziato carenze strutturali nell’impugnazione che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La specificità dei motivi e la reiterazione delle difese
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto indeducibile. La Suprema Corte ha rilevato come le censure fossero una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. Quando un ricorrente omette di confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere le medesime tesi già disattese dai giudici di merito, il ricorso perde la sua funzione di critica argomentata. In questi casi, l’inammissibilità del ricorso scatta automaticamente poiché le doglianze sono considerate solo apparenti.
Questioni nuove e inammissibilità del ricorso in sede di legittimità
Un altro punto cruciale riguarda l’introduzione di motivi mai discussi in precedenza. Nel caso in esame, la difesa ha lamentato la sussistenza del concorso anomalo, ma tale questione non risultava essere stata dedotta come motivo di appello. Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è consentito proporre in Cassazione doglianze che non siano state preventivamente sottoposte al vaglio del giudice di secondo grado. Questa omissione rende il motivo non consentito, rafforzando la pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul rigore procedurale necessario per il corretto funzionamento del sistema delle impugnazioni. I giudici hanno chiarito che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla legalità della decisione. Se i motivi sono generici o se tentano di introdurre temi nuovi, il ricorso non assolve alla sua funzione tipica. La Corte ha inoltre evidenziato che l’imputato avrebbe dovuto contestare specificamente l’eventuale incompletezza del riepilogo dei motivi di gravame nella sentenza d’appello, cosa che non è avvenuta.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre ai costi legali, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per i casi di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questa decisione ribadisce l’importanza di una strategia difensiva tecnica e mirata, che sappia distinguere tra la revisione dei fatti e il controllo di legittimità.
Perché un ricorso che ripete i motivi d’appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata. Se si limita a ripetere quanto già detto in appello senza contestare le nuove motivazioni del giudice di secondo grado, manca di specificità.
È possibile sollevare per la prima volta una questione in Cassazione?
No, ai sensi dell’articolo 606 comma 3 del codice di procedura penale, non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati presentati nel precedente grado di appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che può variare in base alla gravità dell’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48367 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48367 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento dell’imputato quale autore delle condotte a lui ascritte, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, pagg. 6-7), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che la seconda doglianza, con cui si lamenta la sussistenza del cd. concorso anomalo non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano, pagg. 5-6), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
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Il Consigliere stensore
Il Presidente