Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4560 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4560 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente sostiene il ‘difetto’ della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità concorsuale per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non solo Ł totalmente generico non denunciando uno dei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, ma Ł anche non consentito, tendendo ad introdurre, in assenza di confronto con la motivazione una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede;
che , in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale adeguatamente evidenzia gli elementi posti alla base dell’esistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente, tenuto conto del quantitativo e delle caratteristiche dei beni ricettati e del loro valore) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 1347/2026
CC – 27/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME