Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei temi più delicati nel diritto processuale penale, specialmente quando la difesa tenta di ridiscutere il merito dei fatti davanti alla Suprema Corte. Una recente ordinanza ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
I fatti oggetto del contendere
Il caso trae origine dalla condanna di due soggetti per la violazione della normativa sugli stupefacenti, specificamente per l’ipotesi di lieve entità prevista dall’Art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Dopo la conferma della condanna in sede di Appello, i difensori hanno proposto ricorso per Cassazione denunciando un presunto vizio di motivazione. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente le fonti di prova, portando a una dichiarazione di responsabilità non supportata da elementi certi.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno rilevato che le doglianze presentate non riguardavano errori di diritto o mancanze logiche della sentenza impugnata, bensì una richiesta di rivalutazione dei fatti. In particolare, i ricorrenti miravano a ottenere una “valutazione alternativa delle fonti di prova”, operazione che è espressamente preclusa nel giudizio davanti alla Cassazione.
Il vaglio della Corte territoriale
La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse già dotata di una motivazione lineare, coerente e priva di fratture logiche. Gli argomenti giuridici utilizzati dai giudici di secondo grado sono stati ritenuti corretti, rendendo superfluo e improprio ogni ulteriore tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale della vicenda.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione. La Corte ha chiarito che il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento del giudice di merito manca totalmente, è contraddittorio o manifestamente illogico. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno evidenziato una reale lacuna logica, ma hanno semplicemente proposto una lettura diversa degli elementi probatori. Tale approccio è incompatibile con le funzioni della Suprema Corte, la quale deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e se abbia fornito una spiegazione razionale della propria decisione. Quando la motivazione del grado precedente è adeguata, il ricorso che insiste sul fatto è destinato all’inammissibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte portano a conseguenze severe per i ricorrenti. Oltre alla conferma della condanna penale, l’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo di rifondere le spese processuali sostenute dallo Stato. Inoltre, la legge prevede una sanzione pecuniaria aggiuntiva, quantificata in questo caso in tremila euro per ciascun ricorrente, da versare in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione funge da monito sulla necessità di articolare ricorsi basati su reali violazioni di legge, evitando di sovraccaricare la giustizia con istanze che mirano esclusivamente a un riesame del merito già ampiamente cristallizzato nei gradi precedenti.
Perché la Cassazione non può valutare nuovamente le prove?
La Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti o dare un peso diverso alle prove già esaminate.
Cosa si intende per vizio di motivazione in un ricorso?
Si verifica quando la sentenza impugnata presenta lacune logiche, contraddizioni manifeste o una totale mancanza di spiegazione riguardo alle ragioni che hanno portato alla decisione.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, che solitamente varia da mille a tremila euro, destinata alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51007 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51007 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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N. 28075/23 COGNOME + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati;
Ritenuto che il motivo di ricorso – comune a entrambi – con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 2-3);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023