Inammissibilità del ricorso: i limiti delle prove penali
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un filtro tecnico rigoroso che impedisce la revisione di sentenze quando i motivi di impugnazione mancano di specificità o decisività.
I fatti oggetto del procedimento
Il caso trae origine da una condanna per reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’Art. 73 del d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d’Appello lamentando l’utilizzo di prove che riteneva illegittime. Nello specifico, la difesa ha puntato il dito contro le dichiarazioni spontanee rese da un coimputato alla polizia giudiziaria e il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche che avevano pesato sulla determinazione della responsabilità penale.
La decisione sulla inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze presentate non superavano la soglia minima di ammissibilità richiesta dal codice di procedura penale, confermando integralmente l’impianto accusatorio dei gradi precedenti.
Analisi delle prove contestate
Il ricorrente sosteneva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che non è sufficiente denunciare un’irregolarità formale. È necessario indicare con precisione la “decisività” di tali dichiarazioni: bisogna cioè dimostrare che, eliminando quegli elementi dal quadro probatorio, la sentenza di condanna non avrebbe potuto essere pronunciata. In assenza di tale dimostrazione, il motivo decade.
Inammissibilità del ricorso per motivi generici
Un punto centrale della sentenza riguarda la natura dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che le censure erano meramente reiterative. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni fornite dai giudici di secondo grado. Questo approccio rende il ricorso privo della specificità necessaria per il giudizio di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dell’impugnazione. I giudici hanno evidenziato come il ricorrente non avesse indicato in che modo le prove contestate avessero effettivamente alterato il giudizio finale. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si richiede una nuova valutazione dei fatti. Se i motivi sono generici e non attaccano direttamente i passaggi logici della sentenza impugnata, l’inammissibilità del ricorso è la conseguenza inevitabile prevista dall’ordinamento.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte sottolineano la necessità di una difesa tecnica estremamente puntuale in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso non colpisce solo la forma, ma tutela la funzione stessa della Cassazione, che deve occuparsi di errori di diritto e non di semplici riletture dei fatti di causa. Per i cittadini e i professionisti, questa sentenza ricorda che ogni contestazione probatoria deve essere accompagnata da una rigorosa analisi della sua rilevanza nel contesto dell’intero processo penale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, si limitano a ripetere quanto già detto in appello o non indicano perché una prova contestata sia stata decisiva per la condanna.
Cosa si intende per decisività della prova nel processo penale?
La decisività indica che quella specifica prova è stata fondamentale per la decisione del giudice. Se la sua eliminazione non cambierebbe l’esito del processo, la contestazione su di essa è irrilevante.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50544 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50544 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 18105/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall’art. 73 d.P.R del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee coimputato alla polizia giudiziaria il 25.11.2015 e al giudizio di responsabilità, fatto dis anche dal contenuto di conversazioni intercettate;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non essendo stato nemmeno indicata l decisività delle dichiarazioni che si assume dovrebbero essere inutilizzabili, e meramen reiterativi di censure adeguatamente valutate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.