Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
L’ordinanza in esame offre un’analisi chiara sui motivi che possono portare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha esaminato il caso di un individuo condannato per furto aggravato, il cui tentativo di impugnare la sentenza di secondo grado si è scontrato con ostacoli procedurali e sostanziali insormontabili. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e giuridicamente sostenibili.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 bis e 625 c.p., ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente tre:
1. Una presunta violazione di legge e illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza di una circostanza aggravante.
2. La mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, e l’imputato sperava di ribaltare tale decisione in ultima istanza.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione.
Primo Motivo: La Genericità delle Censure
Il primo motivo, relativo all’aggravante, è stato considerato una mera riproduzione di argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito. La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze, ma deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata. In assenza di ciò, il motivo è stato ritenuto generico e, di conseguenza, inammissibile.
Secondo Motivo: L’Abitualità della Condotta e l’Art. 131-bis c.p.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato il carattere abituale della condotta dell’imputato, supportato da due precedenti specifici. La legge, infatti, preclude l’accesso a tale beneficio a chi ha una tendenza a delinquere. Ignorare questo aspetto nel ricorso ha reso il motivo palesemente privo di fondamento.
Terzo Motivo: I Limiti della Sospensione Condizionale della Pena
Anche il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. L’imputato contestava il diniego della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, la Cassazione ha ricordato un dato normativo invalicabile: tale beneficio non può essere concesso per più di due volte. Dal casellario giudiziale dell’imputato risultavano già tre precedenti sospensioni. Questo rendeva la richiesta legalmente impossibile, a prescindere da ogni altra valutazione sul merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso basandosi su una valutazione rigorosa dei requisiti di legge. La decisione si fonda su tre pilastri: la genericità del primo motivo, che non si confrontava criticamente con la sentenza d’appello; la manifesta infondatezza del secondo, che ignorava l’ostacolo normativo della condotta abituale; e la palese infondatezza del terzo, contrario a un esplicito divieto di legge sulla reiterazione della sospensione condizionale. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione in Cassazione è un rimedio straordinario, non una terza istanza di merito. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e non si scontrino con dati normativi o fattuali già acclarati e insuperabili. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente solidi, che identifichino vizi specifici della sentenza impugnata, anziché riproporre genericamente le tesi difensive già disattese.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e riproduttivi di censure già respinte, oppure quando sono manifestamente infondati perché si scontrano con dati normativi o fattuali insuperabili, come un divieto di legge o precedenti penali ostativi.
Perché non è stata applicata la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché la Corte ha accertato il carattere abituale della condotta dell’imputato, dimostrato da precedenti penali specifici. La legge esclude l’applicazione di questo beneficio in caso di comportamento abituale.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena più di due volte?
No. La Corte ha chiarito che il dato normativo non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per più di due volte. Avendo l’imputato già fruito di tre sospensioni, la sua richiesta era legalmente impossibile da accogliere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3888 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3888 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria del 14.11.2025, con la quale il difensore ha richiesto la trasmissione del ricorso ad altra Sezione, contestando la rilevata inammissibilità
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis comma 1 e 625 comma 1 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea valutazione della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante – è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e logici, dal giudice di merito e non contraddetti da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ove si è dato adeguatamente conto dell’inverosimiglianza della tesi difensiva circa la riferibilità
ad altri dell’effrazione della catena e del lucchetto a protezione della proprietà della persona offesa.
Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non essere stato applicato l’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente a asseriti difetti di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, trascurandosi per di più il riferimento, fatto dalla Corte di appello, al carattere abituale della condotta (attesi anche due precedenti specifici, incomprensibilmente negati in ricorso) che è ostativo al riconoscimento del beneficio ai sensi dell’art. 131 bis, comma 1 cod. pen.
Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione ed erronea valutazione della prova in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo che non consente la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per più di due volte.
L’imputato ha invero (illegittimamente) fruito di ben tre sospensioni condizionali della pena (vedi n. 1,2 e 3 del casellario) e a nulla rileva la circostanza che il beneficio sia stato successivamente revocato, come rappresentato nell’ulteriore memoria depositata dalla difesa, trattandosi di circostanza del tutto ininfluente.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025