Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10879 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10879 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a CODOGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, con esclusione del n. 2 (pg. 7) sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione di quelli presentati alla Corte d’appello, e pertanto ripetitivi, aspecif e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
rilevato che il secondo motivo non è consentito, a fronte di una adeguata giustificazione del contenimento della riduzione per le generiche, non manifestamente infondato;
osservato che, in ogni caso, il primo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati, su aspetti correttamente vagliati dalla Corte di merito che: (i) ha evidenziato (pg. 4) l’entità della somma sottratta, unitamente alla condizione di vulnerabilità della persona offesa, in ragione dell’età; (li) ha correttamente indicato (pg. 4) nei precedenti e nella ricaduta immediata (rapina del giorno successivo) le ragioni ostative alla sostituzione della pena con I.p.u.;
ritenuto, quindi, che il ricorso – assieme alla memoria, che si limita alla ripetizione di temi già vagliati – vada dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 marzo 2026.