Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40974 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40974 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 2.3.2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di ricettazione, furto, in un caso tentato, e furto in abit aggravati, a lui ascritti ai capi A, C, D, F, H, I, K, L, nonché delle condotte di cui ai G diversamente qualificate rispettivamente nei delitti di cui agli artt. 369 c.p. e 55 comm d.lags. n. 231/2007 oggi art. 493 ter cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia olt che al risarcimento dei danno in favore della parte civile costituita.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensor di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, enunciato nei limiti di cui all’art comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di motivazione.
Elencati, in riferimento a ciascuna delle fattispecie per le quali vi è stata condanna esclusione del COGNOME reato di cui al capo E per il quale non vi è contestazione in ricors motivi di appello di seguito indicati:
quanto allo scippo della borsetta ai danni di NOME NOME si assume che non vi è certezza in ordine alla identificazione dell’autore del fatto nell’COGNOME, non riconosciuto persona offesa, né identificabile attraverso le immagini delle telecamere presenti sul posto condannato unicamente per il tipo di indumenti rinvenuti presso la sua abitazione;
quanto alla ricettazione delle sedie di cui al capo C va rimarcato che egli se impossessò perché le ritenne abbandonate e le vendette per pochi spiccioli al mercato dell’usato;
quanto alla ricettazione di motociclo di cui al capo D si rileva che in realtà l’impu ricevette la moto in prestito dal compagno della persona offesa COGNOME NOME che quando fu chiamata dai Carabinieri, forse per sgravarsi da responsabilità per un affidamento incauto del motociclo al proprio compagno (che poi lo prestò al ricorrente), ebbe a denunciarne i furto;
quanto al furto delle carte di credito di cui al capo F, la sentenza impugnata t illegittimamente la prova di esso dall’utilizzo indebito della carta di credito sott seguito del furto medesimo contestato al capo E (rectius capo G) ed asseritamente attribuito all’COGNOME;
quanto al reato di cui al capo G, di indebito utilizzo di carta di credito, non può provato tale utilizzo perché l’orario indicato dalla telecamera che immortalava l’NOME corrisponde a quello dello scontrino del pos poi utilizzato per il tentativo di acquisto c carta oggetto di furto in danno di COGNOME NOME. I giudici si limitano ad affermare che l’or registrato dalla telecamera non fosse corretto;
GLYPH quanto al furto di cui al capo H si evidenzia che dal video in atti non è possib individuare i tratti somatici degli autori del furto e che il COGNOME fatto che l’imputato poss degli abiti – di tipo comune – compatibili con quelli indossati da uno dei due autori del f non può da COGNOME costituire prova della responsabilità del ricorrente. La sentenza impugnata valorizza inoltre le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria che riferiscono d individuare dai filmati l’imputato e il cognato COGNOME COGNOME perché erano già noti alle dell’ordine e più volte denunciati per reati contro il patrimonio;
nessuna prova vi è che l’imputato abbia commesso il furto contestato al capo I. Dal video in atti non è possibile individuare i tratti somatici degli autori di tale passaggio della Fiat RAGIONE_SOCIALE di colore RAGIONE_SOCIALE – in uso all’imputato – pochi istanti prima furto in direzione INDIRIZZO è fatto che da COGNOME non può costituire prova dell responsabilità dell’imputato, per la semplice ragione che proprio in INDIRIZZO era sit l’abitazione dell’imputato; nè è dirimente che dopo il furto la RAGIONE_SOCIALE ebbe a transi nuovamente per uscire da INDIRIZZO.
né vi è prova della commissione del furto di cui al capo K da parte dell’imputato; d video in atti non è possibile individuare i tratti somatici degli autori del furto; anzi di specie è finanche impossibile verificare che dopo il passaggio della Fiat Panda di propriet della madre dell’imputato il conducente della stessa si fosse diretto verso la INDIRIZZO o avvenne il furto. Anche in tal caso la sentenza valorizza la deposizione del test di P.G. c asserì di riconoscere l’imputato dalle medesime immagini sol perché ne avrebbe riconosciuto e movenze;
quanto al fulto di cui al capo L anche in tal caso il video mostra il passaggio della RAGIONE_SOCIALE pochi istanti prima del tentativo di furto ma ciò in difetto di altri elementi n costituire prova della responsabilità dell’imputato; peraltro difetta pure il presupposto tentativo di furto posto che i due giovani nel filmato avrebbero tentato di forzare una po blindata con un cacciavite procurando un graffio al serramento nella zona vicina all serratura; tentativo poi non proseguito a causa dell’azionarsi dell’allarme; rileva ancora il cacciavite rinvenuto all’interno della vettura dell’imputato per dimensioni è arnese div da quello che è visibile nel filmato in atti in cui si vedono due soggetti armeggiare con cacciavite, o qualcosa di simile, di ridotte dimensioni e non certo di 30 cm;
si conclude che la sentenza di appello al fine di spiegare i motivi del rigetto del gravame s appiattita acriticamente sulla motivazione resa dal primo giudice senza entrare mai nel merito delle specifiche doglianze sollevate nell’appello e sopra elencate. Indi si insta l’annullamento della sentenza impugnata per l’apparenza della motivazione e vizio di motivazione.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad
applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi propo al 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile peccando di assoluta aspecificità.
Ed invero, a differenza di quanto assume il ricorso, la sentenza impugnata ha esplicitat le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la pronuncia di primo grado passando rassegna tutte le fattispecie e i rispettive elementi di prova ritenuti idonei a suffraga gravità, precisione e concordanza – la responsabilità penale dell’imputato; sicché le censu articolate in ricorso oltre che essere meramente reiterativi di doglianze già svolte alle qu corte di appello ha già dato risposte esaurienti sono anche manifestamente infondate non sussistendo affatto i vizi di legge e motivazione denunciati.
Il ricorso nel riproporre le medesime questioni poste al collegio di merito con l’appel rispetto alle quali, si ribadisce, la Corte d’appello ha offerto completa ed adeg motivazione – appare, pertanto, piuttosto finalizzato a sollecitare un nuovo giudizio di mer che è tuttavia precluso nella presente sede di legittimità.
Così, con riferimento al capo a), la Corte d’appello ha indicato una serie di eleme probatori che, in modo concludente e condivisibile, permettono di ravvisare la responsabili dell’imputato, rilevando, tra l’altro, che l’allusione di parte appellante ad un abbigli comune della persona ripresa nelle immagini era da ritenersi fallace perché si tratta di combinazione particolare di abiti, poi rinvenuti presso l’abitazione dell’imputato, ascrivibile al merso caso, che ben può rappresentare un elemento dì riscontro alla correttezz dell’identificazione dell’imputato (unitamente al riconoscimento fotografico sia pure in te di somiglianza svolto nell’immediatezza del fatto dalla persona offesa e al riconoscimento d verbalizzanti, in termini di certezza, a cui era noto l’imputato)
Ed ancora, in relazione alla ricettazione di cui al capo C ha osservato la Corte di appe come fosse certo che a vendere delle sedie sottratte alla persona offesa fosse stato l’Angile avendo il rivenditore COGNOME, che ben conosceva l’imputato, chiaramente affermato di averle acquistate dal predetto. Ha inoltre, la sentenza impugnata, anche ampiamente confutato la versione difensiva offrendo plurimi elementi di segno contrario, anche di t logico, che la smentiscono, rispetto ai quali non vi è, peraltro, specifica controdeduzion ricorso.
Quanto alla ricettazione del motociclo di cui al capo D, è COGNOME il caso di evidenziare che la complessiva vicenda descritta nella sentenza impugnata, con relativi particolari afferent
comportamento assunto dall’imputato allorquando venne fermato dai verbalizzanti (cfr. pagg. 6 e 7 della pronuncia della corte di appello), è ben più ampia ed articolata, laddove il ri si è limitato ad estrapolare COGNOME alcuni aspetti di essa senza operare in definitiva un eff confronto con la motivazione resa dal giudice di secondo grado.
Anche rispetto ai reati di cui ai capi F e G la sentenza impugnata – anche in tal cas differenza di quanto si assume in ricorso – ha già fornito ampia risposta ai rilievi difensi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), osservando, tra l’altro, come il motivo proposto i appello fosse proprio più che manifestamente infondato inammissibile per genericità – già i quella sede – mancando un suo doveroso confronto con la motivazione della sentenza di primo grado, che, coerentemente del resto al tenore del capo d’imputazione, aveva fatto riferimento non alle vicende dell’esercizio commerciale dì COGNOME NOME, rivenditore formaggi di Calatafimi, bensì a quelle dell’esercizio di NOME COGNOME, tabaccaio dì Marsala quale effettivamente la carta di credito in questione fu esibita); e questi ebbe a riferire conoscere personalmente NOME e di esserselo visto comparire dinanzi (nella data corrispondente a quella dei furto patito dal denunciante) con una carta di credito tra le m recante impresso proprio il nome di NOME NOME (ossia del denunciante); ha inoltr evidenziato la sentenza impugnata come, peraltro, rispetto all’attendibilità dei COGNOME avesse obbiettato l’appello.
Quanto poi agli episodi delittuosi di cui ai capi H, I , K ha osservato la Corte di appello come si sia trattato di vicende di furto che, al netto di peculiarità marginali, risul accomunate dalla presenza sui luoghi di impianti di videosorveglianza privati che avevano ritratto sia gli autori del furto sia il loro abbigliamento specifico, sia nel secondo e caso, anche l’autovettura usata per giungere sui luoghi o per transitare da essi (nell’un c una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con portapacchi – simile a quella in uso all’imputato – nell’altro una P rossa del genere furgonato simile a quella intestata alla madre dell’imputato).
Pertanto, gli episodi in rassegna – argomenta ulteriormente la Corte di appello – so accomunati anche dal dato costituito dall’avere il personale di P.G. operante acquisito visionato le riprese e gli impianti di sorveglianza riconoscendo con certezza negli autori furto sia NOME COGNOME sia tale NOME COGNOME, cognato dello stesso, entrambi assai alle forze dell’ordine per via degli innumerevoli trascorsi giudiziari.
Inoltre, nel primo e nel secondo caso sono stati rinvenuti e sequestrati, a seguit perquisizione a carico dei suddetti, capi dì abbigliamento identici a quelli indossati dagli dei furti; infine, per il secondo e il terzo episodio è stata accertata la disponibilità dell’imputato e del COGNOME sia di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con portapacchi, intestata al p dell’imputato, sia di una Panda furgonata intestata alla madre. Gli episodi delitt inquadrati dai suddetti capi di imputazione – si aggiunge nella sentenza impugnata – sono po accomunati anche dal fatto che per tutti l’atto di appello – come del resto il rico scrutinio – assume l’insufficienza degli elementi d’accusa sul duplice identico presupposto c
dalle varie registrazioni acquisite non sarebbe possibile individuare i tratti somatici autori dei furti e che i capi di abbigliamento censiti e sequestrati dalla polizia giud &guanto comuni, sarebbero privi di efficacia dimostrativa individualizzante; laddove evidenzia la Corte territoriale – entrambi i rilievi sono infondati essendo certam ammissibile e consentito alla P.G. esprimere – per di più come nella specie in termini certezza – un riconoscimento sul materiale grafico costituito non da semplici foto ma da vid con ritrazione di movimenti, fondato sulla profonda e pregressa conoscenza dell’individuo da riconoscere, in relazione alla corporatura e alle movenze. Peraltro, il riconoscimento s coniugato col rinvenimento di capi di abbigliamento la cui sovrapponibilità con quelli indos dagli autori dei furti non è contestata neppure dall’atto di appello e che, pur certamente di tipologia rara, risultano comunque nella rispettiva combinazione estremamente individualizzanti (cosi ad es. per giubbino bordeaux, camicia scura con toppe ai gomit pantaloni beige, cappellino grigio con visiera, scarpe da tennis tipo adidas).
Infine, per il secondo e il terzo episodio, neppure l’atto di appello – si precis sentenza impugnata – accenna a contestare che le due autovetture rimaste ritratte nelle video riprese concomitanti ai furti fossero nella stabile disponibilità dell’imputato in rispettivamente intestate al padre e alla madre (il che evidentemente ulteriormente corrobor il quadro d’accusa).
Quanto, infine, al tentato furto di cui al capo L, la Corte di appello dopo aver preme che le considerazioni in precedenza svolte fossero estensibili anche a tale vicenda, si lungamente intrattenuta – nonostante il consueto grado di dettaglio che caratterizza pronuncia di primo grado anche al riguardo – sulle plurime ragioni per le quali i sogg immortalati dalle videocamere dovessero identificarsi negli autori del tentativo di furto e di essi nell’imputato COGNOME, e l’altro sempre nel cognato COGNOME (i quali erano stati rinvenuti, senza necessità di faticose ricerche proprio qualche centinaio di metri di dista dalla sede della RAGIONE_SOCIALE ai cui danni era stato perpetrato il tentativo di furto, mentre sta ancora a bordo della RAGIONE_SOCIALE, per di più indossando indumenti assolutamente sovrapponibili a quelli indossati da gli autori del tentativo di furto).
Quanto alle ulteriori censure sollevate al riguardo, in particolare a quella che mi mettere in dubbio l’integrazione stessa del tentativo di furto, esse, involgendo esse asp tutti versati in fatto, non sono verificabili nella presente sede; in ogni caso del tutto g è la doglianza che contesta la sussistenza del reato alludendo genericamnete ali “insufficienza dell’attrezzo usato”.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
Nulla per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno d richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti (cfr. Sez. U del 14.7.2022, COGNOME, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché ab effettivamente esplicato, anche COGNOME attraverso memorie scritte, un’attività dirett contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarci fornendo un utile contributo alla decisione).
P.Q.ht
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore della parte civile.
Così deciso il 11/7/2023.