Inammissibilità del ricorso: i limiti della difesa
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un tema centrale nel diritto processuale penale, specialmente quando l’impugnazione non rispetta i criteri di specificità richiesti dalla legge. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito che la semplice riproposizione di argomenti già affrontati nei gradi di merito non è sufficiente per accedere al giudizio di legittimità.
Inammissibilità del ricorso: il caso del possesso di grimaldelli
Analisi dei fatti e del reato contestato
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 707 c.p., che punisce il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’imputato aveva presentato ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che la motivazione del giudizio di responsabilità fosse carente. Tuttavia, il ricorso si limitava a riprendere pedissequamente le doglianze già espresse in secondo grado, senza confrontarsi realmente con le risposte fornite dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha esaminato l’impugnazione rilevando immediatamente un difetto di specificità. La Corte ha chiarito che un ricorso non può limitarsi a una diversa lettura del materiale probatorio, poiché il giudizio di legittimità non è un’istanza di revisione dei fatti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Le motivazioni
La Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso non era deducibile in quanto fondato su argomentazioni che si risolvevano nella mera reiterazione di quanto già dedotto in appello. Tali motivi sono stati considerati non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettevano di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata verso la sentenza impugnata. Inoltre, i motivi sono stati giudicati indeducibili nella misura in cui il ricorrente cercava di sollecitare una nuova valutazione delle prove, operazione che esula dai poteri della Corte di Cassazione, limitata al controllo della logicità e della legittimità della decisione.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità comporta il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e l’applicazione di sanzioni accessorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea la necessità di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legittimità reali e specifici, evitando di trasformare il ricorso in Cassazione in una sterile ripetizione dei gradi precedenti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, si limitano a ripetere quanto già detto in appello o richiedono un nuovo esame dei fatti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Si possono contestare le prove nel giudizio di legittimità?
No, la Cassazione non può rivalutare il materiale probatorio ma solo verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7130 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7130 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod.pen., non deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedan pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critic argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che, che i motivi sono altresì indeducibili in quanto il ricorrente si lim a fornire una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito introducendo censure in fatto, non valutabili da questa Corte;
ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026