Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio di legittimità
L’istituto dell’inammissibilità del ricorso rappresenta un filtro fondamentale nel sistema giudiziario italiano, specialmente davanti alla Corte di Cassazione. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso emblematico riguardante i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza di appello. Il principio cardine è che il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Il caso analizzato riguarda un imputato che ha impugnato la sentenza di condanna sollevando dubbi sulla credibilità di un testimone e sulla mancata concessione delle attenuanti. Tuttavia, quando la motivazione del giudice di merito è lineare e basata su un esame completo dei dati processuali, la Cassazione non può intervenire per sovrapporre la propria valutazione a quella del magistrato precedente.
Valutazione delle prove e coerenza logica
Uno dei punti centrali della decisione riguarda l’attendibilità delle testimonianze. La difesa aveva lamentato una presunta illogicità nella valutazione delle dichiarazioni rese durante il processo. La Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento del giudice è palesemente irrazionale o contraddittorio.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata forniva una ricostruzione dei fatti estremamente dettagliata. La coerenza logica del provvedimento ha reso i motivi di ricorso manifestamente infondati. Questo sottolinea l’importanza di basare le impugnazioni su violazioni di legge concrete e non su semplici divergenze interpretative dei fatti.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche
Un altro aspetto rilevante riguarda le circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ne lamentava la mancata applicazione, ma la Suprema Corte ha ribadito che il giudice di merito ha piena discrezionalità in materia. Se la sentenza spiega in modo sufficiente le ragioni del diniego, tale scelta non è sindacabile in sede di legittimità.
La motivazione fornita dalla Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata e rispettosa dei diritti della difesa. Il controllo della Cassazione si limita infatti a verificare che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice non presenti lacune o salti logici evidenti.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza dei motivi proposti. Il ricorso non ha evidenziato vizi di legittimità reali, ma ha tentato di sollecitare una nuova valutazione delle prove, operazione preclusa nel giudizio di Cassazione. La linearità della motivazione della sentenza di secondo grado ha assorbito ogni censura mossa dalla difesa.
Inoltre, la Corte ha rilevato che le deduzioni difensive erano già state ampiamente esaminate e respinte con argomentazioni solide nel grado precedente. La reiterazione di tali doglianze senza nuovi elementi di diritto conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze severe per il ricorrente. Oltre al passaggio in giudicato della condanna, l’ordinamento prevede sanzioni pecuniarie per chi promuove ricorsi privi di fondamento. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma significativa alla Cassa delle Ammende.
Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una valutazione tecnica rigorosa prima di adire la Suprema Corte. Solo motivi di diritto solidi e vizi motivazionali macroscopici possono giustificare un ricorso in Cassazione, evitando così aggravi economici e processuali inutili.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando si basa su motivi non previsti dalla legge o manifestamente infondati, come la richiesta di rivalutare prove già logicamente analizzate nei gradi precedenti.
Cosa succede se il ricorso viene rigettato per manifesta infondatezza?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito risulta illogica o carente, poiché la Cassazione non può sostituirsi alla valutazione discrezionale del magistrato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1760 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1760 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg de (. legittimità, e, in particolare,
primo in quanto manifestamente infondato perché afferente a asseriti difetti contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsa e più specificatamente alla attendibilità del teste COGNOME e del suo narrato, aspetti immediatame contraddetti dalla lettura del provvedimento impugnato che da conto d; una motivazione uonno’t.ata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali ( si ved 4, dal secondo capoverso)
iI secondo, legato alla negata applicazione delle generiche, perché immediatamente contraddetto dal tenore della sentenza impugnata, anche in parte qua sorretta da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto;
Lo che all’inammissibilltà del ricorso conseguono le pronunce di cui ali’art. 616 co ‘i I
P.Q.M.
inamm:ssibile il ricorso e condanna li ricorrente ai pagamento delle spese iall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso ii 19 dicembre 2022.