Inammissibilità del ricorso: i limiti della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando le censure proposte sono meramente riproduttive di quanto già esaminato e disatteso dai giudici precedenti, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
I motivi del ricorso in Cassazione
Il giudizio davanti alla Suprema Corte è limitato alla verifica della corretta applicazione delle norme e alla logicità della motivazione. Non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno riproposto profili di censura già vagliati dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso privo della specificità necessaria per superare il vaglio di ammissibilità.
La riproduzione di censure già esaminate
Un ricorso che si limita a copiare le argomentazioni dell’appello senza contestare puntualmente le risposte fornite dal giudice di secondo grado è destinato al rigetto. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancanza di nuovi elementi critici determini l’inammissibilità del ricorso. La funzione della Cassazione è correggere errori di diritto, non ripetere il processo.
L’elemento soggettivo e l’art. 131 bis c.p.
La decisione ha toccato punti cruciali come l’elemento soggettivo del reato e l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il giudice di merito aveva già fornito una motivazione puntuale e priva di incongruenze logiche su questi aspetti. La Cassazione ha confermato che, in presenza di una motivazione coerente, non è possibile intervenire per modificare la valutazione sulla gravità del fatto o sulla colpevolezza.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che i motivi di ricorso non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. La sentenza impugnata risultava correttamente motivata sia in relazione alla responsabilità penale che al trattamento sanzionatorio. La mancata concessione delle attenuanti generiche e la misura della pena sono state ritenute congrue e basate su criteri oggettivi. L’assenza di vizi logici ha precluso ogni ulteriore analisi nel merito.
Le conclusioni
L’esito del giudizio ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una redazione tecnica e specifica dei motivi di ricorso, evitando la sterile ripetizione di argomenti già respinti. La definitività della condanna è la conseguenza diretta di un’impugnazione non conforme ai rigidi standard di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se ripropone le stesse critiche già respinte nei gradi precedenti senza indicare specifici vizi di legge o errori logici della sentenza impugnata.
Si può contestare la misura della pena davanti alla Suprema Corte?
La Cassazione non può rideterminare la pena se il giudice di merito ha motivato la sua scelta in modo logico, coerente e rispettoso dei limiti edittali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene solitamente condannato a versare una somma di denaro, tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1761 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1761 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ietto i ricorso proposto nell’interesse comune di NOME COGNOME e NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
i -itenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge , , perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vaglia e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e con motivazione puntua da incongruenze logiche in relazione sia all’elemento soggettivo (si veda il punto 3.1 ,-egnatarnerite dal penultimo capoverso di pag. 3), alla non applicabilità dell’art 131 bis cod. ; 3.2.) e ai trattamento sanzionatorio con riguardo ai mancato riconoscimento delle .nrche ed alla misura della pena irrogata ( punto 3.3.)
rlievato che airinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c ·)r( -)c..
P.Q.M.
Tichara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.