Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali per chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Suprema Corte. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra la critica legittima e la genericità dei motivi, sottolineando l’importanza di un confronto diretto con la decisione di secondo grado.
Il caso e le condotte contestate
La vicenda trae origine da una condanna per condotte violente perpetrate all’interno di un istituto penitenziario. Il ricorrente aveva agito contro agenti della polizia penitenziaria impegnati a tutelare l’incolumità del personale infermieristico. La Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato la sussistenza del reato, evidenziando il nesso tra la violenza e l’atto d’ufficio degli agenti.
Il ricorso presentato in Cassazione si basava su due motivi principali: la contestazione dell’accertamento dei fatti e la mancanza del dolo. Tuttavia, entrambi i punti sono stati ritenuti carenti di specificità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorrente non ha saputo contrastare efficacemente le argomentazioni della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di tesi difensive già respinte nei gradi precedenti, senza un’analisi critica degli errori logici o giuridici del giudice di merito, conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
La Cassazione non è un terzo grado di merito. Essa non può rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma deve limitarsi a verificare che la motivazione del giudice precedente sia logica e conforme alla legge. Quando il ricorso ignora questo principio, viene dichiarato inammissibile.
Implicazioni pratiche e sanzioni
Presentare un ricorso generico comporta conseguenze economiche rilevanti. Oltre al rigetto delle istanze, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata determinata in tremila euro.
Questa decisione funge da monito per i professionisti e i cittadini: l’accesso alla Suprema Corte richiede una tecnica redazionale precisa e un’analisi rigorosa della sentenza che si intende impugnare.
Le motivazioni
La Corte ha stabilito che la denuncia di difetto di motivazione non è ammissibile se i motivi sono formulati in modo generico. La mancanza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito rende le doglianze solo apparenti. L’insindacabilità delle valutazioni di merito, se adeguatamente motivate, impedisce un nuovo esame dei fatti in sede di legittimità.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità delle critiche mosse. La conferma della sentenza di appello e la condanna alle spese sottolineano la necessità di una strategia difensiva basata su vizi di legge concreti e dimostrabili, evitando la mera ripetizione di argomenti già ampiamente vagliati.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è generico quando non contesta in modo specifico i punti della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre tesi già respinte senza evidenziare errori logici o giuridici concreti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta il rigetto del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e l’obbligo di versare una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1711 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1711 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all’accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra le condotte violente e l’atto di ufficio inerente la tutela dell’incolumità del personale infermieristico per i compiti di sicurezza all’interno del carcere che spettano agli agenti della polizia penitenziaria (vedi p. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che anche il secondo motivo è ugualmente generico perché non si confronta con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alla sussistenza del dolo;
ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della assa delle ammende.
Così deciso il giorno 19/12/2022
Il Co GLYPH liere estensore
Il Preide e