Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1561 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1561 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a RAGUSA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 20 dicembre 2021, ha confermato la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Frosinone in data 9 aprile 2021, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al concorso nel delitt di rapina pliriaggravata, di cui agli artt. 99, 110, 628 commi primo e terzo nr. 1 e 4), in relazione all’art. 61 n. 6 cod. pen.
Considerato che le doglianze difensive – contenute nei distinti ricorsi propongono motivi sovrapponibili che rendono opportuna la trattazione congiunta;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla riconosciuta recidiva qualificata, ex art. 99 comma quarto cod. pen. e alla dosimetria della pena inflitta, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimit poiché non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria;
osservato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;
valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
tenuto conto pure che le predette censure, reiterate finanche nell’atto di appello, genericamente evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima;
rilevato, pertanto, che i) ricorso dev’essere dichiarati) inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in considerazione della colpa che ha determiNOME la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibilt.ii ricorsole condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.