Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 964 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 964 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agii artt. 455, 640 e 624-625, comma primo, n. 4, cod. pen;
Ritenuto che i tre motivi di ricorso – che contestano la sussistenza del reato di cui all’art. 455 cod. pen., la configurabilità della recidiva, il diniego delle circostanze attenuante di cui all’art.62 , n. 4, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 2 e 3 su primo punto; pag. 3 sul secondo e terzo punto);
Considerato che il terzo motivo è intrinsecamente generico nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché non espone ragioni a sostegno, né indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato il beneficio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022