Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un filtro fondamentale nel sistema giudiziario italiano, volto a garantire che la Suprema Corte si occupi esclusivamente di questioni di legittimità e non di un terzo grado di merito. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i criteri rigorosi che rendono un’impugnazione non procedibile, specialmente quando le difese si limitano a replicare argomenti già ampiamente trattati.
Il caso e l’inammissibilità del ricorso
La vicenda trae origine da una condanna emessa in sede di appello nei confronti di due soggetti per reati aggravati. Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione contestando, tra le altre cose, l’attribuzione soggettiva di un’aggravante e il trattamento sanzionatorio applicato. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità ha evidenziato come le censure mosse non fossero idonee a scalfire la solidità della sentenza impugnata.
La ripetitività dei motivi di doglianza
Uno dei punti cardine della decisione riguarda la natura delle doglianze espresse. Quando un ricorso si limita a riproporre profili di critica già vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazioni logiche e coerenti, esso cade inevitabilmente nel vizio di inammissibilità. La Cassazione non può essere chiamata a rivalutare i fatti, ma solo a verificare la correttezza giuridica e logica del percorso decisionale precedente.
Analisi delle aggravanti e della pena
Un altro aspetto rilevante riguarda la riferibilità soggettiva delle aggravanti. La Corte ha confermato che, laddove lo sviluppo logico della sentenza di merito chiarisca il contributo di ogni concorrente nel reato, la contestazione dell’aggravante a entrambi risulta legittima. Allo stesso modo, il giudizio di equivalenza tra le circostanze e la misura della pena sono stati ritenuti puntuali e coerenti con le emergenze istruttorie.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura manifestamente infondata delle critiche. I giudici hanno osservato che la sentenza di appello aveva già fornito risposte adeguate e giuridicamente corrette riguardo alla responsabilità degli imputati. La riproposizione di questioni di fatto, senza l’indicazione di vizi logici macroscopici o violazioni di legge specifiche, rende il ricorso privo della specificità necessaria per l’accesso al giudizio di legittimità. Inoltre, la coerenza tra le prove emerse e la gravità del fatto contestato giustifica pienamente il rigetto delle istanze difensive.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare reali vizi di legittimità, evitando di trasformare il ricorso in Cassazione in una sterile ripetizione di argomenti di merito già respinti.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripropone motivi già discussi?
Perché la Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti se il giudice di merito ha già fornito una motivazione logica e corretta.
Cosa comporta l’attribuzione di un’aggravante in concorso di persone?
Comporta che la circostanza aggravante venga applicata a tutti i partecipanti se il loro contributo e la consapevolezza del fatto sono chiaramente accertati.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 758 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 758 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto GLYPH ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché
la terza censura proposta dal ricorso di NOME COGNOME replica profili di doglianza adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all Und valutazione logica delle emergenze istruttorie che non merita critiche prospettabili questa sede (si veda pag. 6, dal secondo capoverso quanto alla riferibilità soggetti dell’aggravante ad entrambi gli imputati alla luce dello sviluppo logico ivi rassegnato);
le altre censure del ricorso di NOME COGNOME e quelle proposte dalla difesa di NOME NOME un oggetto comune e considerazioni critiche di fatto sovrapponibili, sono rnanlfestarnente infondate atteso che la motivazione spesa in sentenza in relazione al giudizio equiv3ienza tra circostanze e alla misura della pena irrogata appare puntuale ( secondo e terz capoverso della sentenza impugnata), coerente alle emergenze istruttorie destinate a disvelare dei contributi garantiti dall’agire dei due concorrenti e la ritenuta complessiva gr del fatto, non risulta ultimente attinta dai rilievi critici addotti con il ricorso;
-iievato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui ali’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua dea somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.