Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 731 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 731 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PARMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse comune di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso eente ‘Ed GLYPH epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
iitaciuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg sede di !egittimità, in quanto
Utic sguardo alle prime due dogiianze, perché meramente riproduttive di profili di censura iia adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di mer all’esito di una puntuale e logica valutazione delle emergenze istruttorie, ricostruzione ch difesa attinge inadeguatamente verso reoNcando GLYPH termin.i di aspecificità le censure dirette a rimarcare i israwsarnento delle dichiarazioni della teste COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME la censura è stata affront superata in sentenza senza che sul punto ii ricorso operi un effettivo confronto critico c i-elativo motivare), proponendo, peraltro, una alternativa rilettura delle fonti probatorie, est ianeecaniii di legittimità e avusa dalla pertinente individuazione.: di specifici travisamenti emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, peraltro evocate solo apoditticament siccome espressione di un significato probatorio diverso da quello messo a fondamento della Tenuta responsabilità del ricorrenti;
allria verso, ancora una volta rimarcando la ritenuta violazione del disposto di cui all coo rispetto all’acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalla Gai sentLa a .t. ( anche questo tema che la Corte dei merito ha affrontato e risolto all’esito di :)cirituale e giuridicamente corretta valutazione dei profili in fatto che hanno coerenteme sup,portato la scelta resa sul punto da! Tribunale); 212
avuto riguardo al terzo motivo di ricorso, per la manifesta infondatezza della censura, attes che la sentenza impugnata, anche in relazione alla ritenuta non applicabiiità della causa di n puni)ii n tà, rsulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dell :1;eduzioni dfensive sul punto, destinate a non inficiare il pur sintetico giudizio negativo ani punto diretto a rimarcare il disvalore della condotta siccome espressiva di u ronseguenziale offesa ritenuta coerentemente non tenue;
rievate) che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c pen.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e delia somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
‘e:osi deciso 4 novembre 2022.