Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11656 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11656 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ORTONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d’appello di L’aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che i motivi proposti dai ricorrenti non sono consentiti in quanto, in presenza di una doppia decisione conforme dei giudici di merito, si caratterizzano per sostanziale reiteratività al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
rilevato che il primo motivo proposto dal COGNOME si caratterizza per genericità ed aspecificità, sia per la sua confusa formulazione, con la quale si evoca la violazione di legge per poi richiamare il parametro di cui all’art. 606 lett. e) relativo invece al vizio della motivazione, non specificamente articolato ed allegato, oltre che per una mera enunciazione delle proprie tesi già proposte in sede di appello, in assenza di confronto con la articolata motivazione della Corte di appello, che ha ampiamente ricostruito, in modo del tutto esente da manifesta illogicità o contraddittorietà, gli elementi di prova a carico del ricorrente che hanno portato alla affermazione di responsabilità (si veda in tal senso pag. 6 e segg. dove Ł stata ampiamente ricostruita la portata delle dichiarazioni della persona offesa, il contesto nel quale maturava la azione denunciata, gli elementi ulteriori a riscontro emersi dalle indagini quanto ai ricorrenti, sia in ordine ai contatti intercorsi con la persona offesa, che quanto ai loro spostamenti, elementi che venivano poi supportati anche dall’esplicita attività di individuazione fotografica)sicchØ la censura si risolve nella proposta di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede con argomentazioni del tutto reiterative (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);
considerato che il secondo motivo di ricorso non Ł consentito in quanto non risulta in alcun modo introdotto in appello come emerge dal riepilogo dei motivi di appello contenuto in sentenza, in alcun modo contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso
conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, COGNOME, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346-01);
– il primo, terzo e quarto motivo di ricorso proposti dal COGNOME possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro e volti a contestare la ricostruzione effettuata dalla Corte di appello in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente anche quanto alla sua connotazione circostanziale; che tali motivi si caratterizzano in quanto reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME NOME, Rv. 277710 -01); che , invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata degli elementi di prova acquisiti, particolarmente significativi ed univoci in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, in assenza di qualsiasi travisamento, tra l’altro dedotto in modo generico(si vedano pag. 6 e segg. dove Ł stata ampiamente ricostruita la portata delle dichiarazioni della persona offesa, il contesto nel quale maturava la azione denunciata, gli elementi ulteriori a riscontro emersi dalle indagini quanto ai ricorrenti, sia in ordine ai contatti intercorsi con la persona offesa, che quanto ai loro spostamenti, elementi che venivano poi supportati anche dall’esplicita attività di individuazione fotografica);
considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
atteso che il secondo motivo di ricorso, con il quale Ł stata richiesta una diversa qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell’art. 393 cod. pen., non Ł consentito in quanto non risulta in alcun modo introdotto in appello come emerge dal riepilogo dei motivi di appello contenuto in sentenza, in alcun modo contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, COGNOME, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346-01);
rilevato , pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente