Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11085 Anno 2026
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11085 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 5 cod. pen.;
che l’unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell’imputato – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026