Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10872 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10872 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, sulla responsabilità per il reato ascrit all’imputata, sulla denegata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., e sul trattamento sanzioNOMErio, non son consentiti in questa sede poiché mirano ad una rivalutazione delle fonti probatorie e/o ad un’alternativa ricostruzione dei fatti, ovvero, ancora, alla rivalutazione dei presupposti per l’esercizio della discrezionalità sanzioNOMEria, che sono – tutte – operazioni estranee al sindacato di Cassazione; in tal senso, è noto che in relazione al controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01);
considerato che, per come formulato, con confuso riferimento alle categorie del ricorso in cassazione e con rielaborazione del materiale probatorio, il ricorso si presenta piuttosto con le caratteristiche dell’atto di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 marzo 2026.