Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10887 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10887 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a SAN MARCO ARGENTANO DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi e le memorie di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo proposto da COGNOME, sulla partecipazione di costui alla associazione a delinquere, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze in fatto oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7 sul contenuto del materiale intercettivo – la cui interpretazione in questa sede non è sindacabile – e sulle ricevute dei versamenti da parte di ignari offrenti, ritrovate addosso all’imputato);
osservato, quanto al ricorso di NOME, che la rinuncia alla prescrizione, non ritualmente formalizzata, è stata correttamente ritenuta inefficace, trattandosi di atto personalissimo per cui non valgono equipollenti;
considerato che l’ulteriore motivo risulta assorbito e, comunque, non consentito perché anch’esso, come quello di COGNOME, puramente versato sul merito;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili (così come le memorie degli imputati, che non forniscono alcun elemento di novità) con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026
Il Consi liere estensore
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Il Presidente