Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10878 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10878 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMENOME COGNOME NOME) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di COGNOME NOME;
considerato che i motivi di ricorso, eccettuato il secondo, sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione di quelli presentati alla Corte d’appello, e pertanto ripetitivi, aspecifi e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
rilevata, quanto al secondo motivo, la manifesta infondatezza, a fronte di una disposizione (l’art. 152 cod. pen.) che si riferisce alla persona offesa che ‘declini la convocazione a testimone, non applicabile in caso di abbreviato, in assenza di integrazione istruttoria;
osservato che, in ogni caso, il primo ed il terzo motivo sono rielaborazioni del giudizio di merito, non ammesse in questa sede, su aspetti correttamente vagliati dalla Corte di merito che: (i) ha evidenziato (tra pg. 5, in fondo e inizio pg. 6) l ragioni di spontaneità – e, quindi, genuinità – della versione della persona offesa e del riconoscimento dell’imputato, avvenuto nell’immediatezza; (ii) ha puntualmente spiegato (pg. 6) le ragioni di compatibilità tra percosse e lesioni;
ritenuto, in relazione al quarto motivo, che esso è meramente di stile, e per tal ragione generico, non adducendo alcuna reale ragione di critica della decisione sul trattamento sanzionatorio, peraltro adeguatamente motivato con riferimento all’atteggiamento processuale dell’imputato – definito ‘pessimo’ perché avulso da ogni ragionevole analisi dei fatti o di rivisitazione della propria condotta – ed al gravità della condotta;
ritenuto, quindi, che il ricorso – assieme alla memoria, che pur preannunciando motivi nuovi, si limita alla ripetizione di temi già vagliati – vada dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 marzo 2026.