Inammissibilità del ricorso: i limiti invalicabili della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un pilastro fondamentale del sistema processuale penale italiano, agendo come filtro per garantire che la Suprema Corte si occupi esclusivamente di questioni di diritto. Recentemente, una pronuncia della settima sezione penale ha chiarito ulteriormente i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità, confermando una condanna a quattro anni di reclusione per reati gravi quali incendio e furto in abitazione.
Il caso: condanna per incendio e furto
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato per i reati di incendio (art. 423 c.p.) e furto in abitazione aggravato (art. 624-bis c.p.). Il ricorrente ha tentato di impugnare tale decisione sollevando due motivi principali: il vizio di motivazione riguardo all’attribuzione della responsabilità e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con i rigidi criteri di ammissibilità previsti dal codice di procedura penale.
Inammissibilità del ricorso e limiti del giudizio
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto indeducibile. La Cassazione ha sottolineato che le doglianze presentate erano mere riproposizioni di questioni di fatto già ampiamente vagliate e respinte dai giudici di merito. In sede di legittimità, non è consentito richiedere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove, a meno che non emerga un’illogicità manifesta nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione esauriente e priva di vizi logici, rendendo il ricorso inammissibile.
La questione delle attenuanti generiche
Un ulteriore profilo di criticità è emerso in relazione al secondo motivo di ricorso. L’imputato lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ma tale questione non era stata sollevata durante il giudizio di appello. Secondo l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati preventivamente esposti nel gravame precedente. Questa omissione ha sancito definitivamente l’inammissibilità del ricorso anche su questo punto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito dove ridiscutere la colpevolezza, ma un organo deputato a verificare la corretta applicazione delle norme e la tenuta logica del ragionamento giudiziale. Poiché il ricorrente ha cercato di introdurre valutazioni fattuali alternative e questioni mai poste prima ai giudici d’appello, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi di legge. La Corte ha inoltre rilevato la presenza di un movente preciso e risultanze probatorie certe che collegavano l’incendio all’agire dell’imputato.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità totale del ricorso. Oltre alla conferma della pena detentiva e della multa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria sottolinea la necessità di presentare ricorsi fondati su reali violazioni di legge, scoraggiando impugnazioni dilatorie o basate su presupposti di fatto non più discutibili. La sentenza ribadisce che la precisione tecnica nella redazione dei motivi d’appello è la sola garanzia per poter accedere correttamente al vaglio della Suprema Corte.
Cosa succede se si propongono motivi di fatto in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e non può procedere a una nuova ricostruzione dei fatti già accertati.
Si possono chiedere le attenuanti generiche per la prima volta in Cassazione?
No, le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere sollevate in sede di legittimità a pena di inammissibilità del ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40552 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME OVADA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di Torino ha confermato la condanna del predetto alla pena di an quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui all’art. 4 pen. e 624-bis comma 1 e 3 in combiNOME disposto con l’art. 625 n. 2 e 61 n cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio dì motivazione relazione all’attribuzione della responsabilità dell’imputato dei fatti di cui di imputazione, è indeducibile in sede di legittimità perché oltre che costitui mere doglianze in punto di fatto, risulta riproduttivo di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi merito e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti media criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il qu motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni d convincimento dando conto anche delle specifiche ragioni per le quali le ipot alternative ventilate dall’appellante non potessero essere ritenute plausibili trovassero alcun riscontro nelle risultanze in atti che depongono con certezza la riconducibilità anche dell’incendio all’imputato (che aveva peraltro un move ben preciso nell’agire, come descritto, unitamente al resto, alle pagine della sentenza impugnata).
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di leg in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche non consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere previamente dedotta come motivo dì appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince medesimo atto di appello oltre che dal riepilogo dei motivi di gravame riport nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avre dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 settembre 2023.