Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei filtri più rigorosi nel sistema giudiziario italiano, specialmente quando l’impugnazione si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito ulteriormente perché non sia possibile trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Il caso oggetto di esame
Un imputato, condannato per il reato di rapina aggravata in concorso, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente le prove, chiedendo di fatto una nuova assoluzione.
Inammissibilità del ricorso: la decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo principale risiede nella natura stessa del ricorso, che è apparso come una mera riproposizione di argomenti già discussi e ampiamente disattesi dalla Corte d’Appello. Quando i motivi di gravame non sono specifici e non attaccano direttamente le argomentazioni della sentenza impugnata, scatta automaticamente la sanzione dell’inammissibilità.
Il divieto di rivalutazione dei fatti
Un punto cruciale della decisione riguarda il tentativo del ricorrente di ottenere una “rilettura alternativa” delle fonti probatorie. La Cassazione ha ricordato che il sindacato di legittimità non può estendersi all’apprezzamento dei fatti. Se la motivazione del giudice di merito è logica e basata su prove correttamente acquisite, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto si fondano sulla carenza di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che le doglianze erano focalizzate esclusivamente su punti di fatto, estranei al perimetro del controllo di legittimità. Non sono stati individuati specifici travisamenti delle prove o violazioni di legge tali da giustificare un intervento. In assenza di critiche puntuali alla struttura logica della sentenza di appello, il ricorso è stato giudicato esplorativo e, dunque, non accoglibile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea che presentare un ricorso basato sulla semplice speranza di una diversa interpretazione dei fatti conduce inevitabilmente alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. Per evitare l’inammissibilità del ricorso, è necessario che l’atto di impugnazione contenga censure precise, di diritto o di logica motivazionale, senza sconfinare nel merito della vicenda storica già accertata.
Perché un ricorso che ripropone motivi già espressi in appello è inammissibile?
Perché manca del requisito della specificità. Il ricorso in Cassazione deve contestare direttamente le motivazioni della sentenza di secondo grado e non limitarsi a ripetere tesi già respinte.
La Cassazione può riesaminare le prove testimoniali o documentali?
No, la Corte di Cassazione verifica solo se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente, senza poter rivalutare il contenuto delle prove.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40194 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40194 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata assoluzione p il reato di cui agli artt. 110 e 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pe inammissibile poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame (si vedano, in particolar modo, pag 4 e 5 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici;
considerato, peraltro, che tale motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alt delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pert individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttament valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede le cen che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione altern del risultato probatorio, che si risolva in un apprezzamento di f (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
Il Consigliere COGNOME tensor