Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7006 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7006 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letti i ricorsi proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perchè nell’interesse di COGNOME NOME si contesta il giudizio di responsabilità, peraltro in termini apodittici, senza che analogo tema era st prospettato in appello ( con il quale si rivendicava l’applicazione dell’art. 131 bis cp contestava il trattamento sanzionatorio) e nell’interesse di COGNOME analogo rilievo viene prospettato in terrnimi di marcata aspecificità rispetto alle valutazioni spese con riguardo al accertata sussistenza dei costituti fondanti il reato allo stesso contestato ex art. 391 ter c rimarcando, peraltro, l’asserita mancata acquisizione di una prova decisiva non indicata con puntualità e neppure sollecitata con l’appello mentre entrambi i ricorsi, sempre genericamente, contestano la valutazione spesa in punto di pena applicata e di mancato riconoscimento delle generiche nella loro massima estensione quando anche sul punto la decisione gravata appare fondata da un argomentare puntuale e non manifestamente illogico;
rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 d stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.