Inammissibilità del ricorso: quando il vizio è fatale
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito processuale frequente quando l’impugnazione non rispetta i rigorosi canoni di specificità e pertinenza richiesti dalla legge. Nel caso analizzato, la Suprema Corte ha affrontato il ricorso di un soggetto condannato per minaccia aggravata, evidenziando come la semplice riproposizione di argomenti già trattati nei gradi precedenti non sia sufficiente per accedere al vaglio di legittimità.
L’analisi dei fatti e il reato di minaccia
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata, previsto dall’articolo 612 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d’Appello, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando violazioni di legge e vizi nella motivazione, in particolare riguardo alla valutazione delle prove testimoniali e documentali. Tuttavia, tali doglianze sono risultate carenti sotto il profilo tecnico-giuridico.
La decisione sull’inammissibilità del ricorso
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle singole contestazioni. La Corte ha rilevato che le doglianze presentate non costituivano una critica puntuale alla sentenza impugnata, ma si risolvevano in una pedissequa reiterazione dei motivi già esposti e puntualmente disattesi in sede di appello. Questo approccio rende i motivi non specifici, ma meramente apparenti, privando l’atto della sua funzione tipica di critica argomentata.
Le motivazioni
La decisione si fonda sulla distinzione netta tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. L’inammissibilità del ricorso è stata dichiarata poiché le lamentele riguardavano il travisamento della prova e la valutazione dei fatti, ambiti che non possono essere riesaminati dalla Cassazione se la motivazione della corte territoriale è logica e coerente. Inoltre, la mancanza di specificità dei motivi impedisce alla Corte di individuare l’errore di diritto commesso dal giudice precedente. La reiterazione acritica di quanto già dedotto in appello dimostra l’assenza di un reale confronto con le ragioni della sentenza impugnata, rendendo il ricorso non consentito dalla legge.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso che siano strettamente legati a vizi di legittimità, evitando di trasformare la Cassazione in un improprio terzo grado di merito. La precisione tecnica nella redazione dell’atto è l’unico strumento per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni pecuniarie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se riguarda la ricostruzione dei fatti invece della corretta applicazione della legge o se i motivi sono troppo generici.
Cosa si intende per reiterazione dei motivi d’appello?
Si verifica quando il ricorrente ripropone le stesse identiche lamentele già respinte nel secondo grado, senza contestare le nuove motivazioni della sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato a versare una somma, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41275 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41275 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 14034/2023
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela di condanna per due fatti di cui all’art. 612 comma 2 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui la ricorrente deduce violazione di legge, vizi motivazione e travisamento della prova in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.- non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.