Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41222 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41222 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2022 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Frosinone ha condannato 1sl ricorrente alla pena della multa di euro 400,00 per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 cod.pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta omessa o erronea valutazione delle prove poste a fondamento della decisione deducendo una serie di circostanze di fatto che restano sottratte, in presenza, come nella specie, di una motivazione non manifestamente illogica o affetta da travisamento di prove decisive, al sindacato di legittimità;
Rilevato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente deduce l’eccessività del trattamento sanzionatorio contestando la decisione impugnata di non riconoscergli le circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto tale motivo manifestamente infondato in quanto la pena è stata determinata previa riduzione ex art. 62-bis cod.pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023