Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità del ricorso in sede penale rappresenta un filtro fondamentale per il corretto funzionamento della giustizia. Spesso, il tentativo di impugnare una sentenza di condanna si scontra con il rigore della Corte di Cassazione, che non agisce come un terzo grado di merito, ma come un giudice di legittimità. Se i motivi di impugnazione si limitano a riprodurre censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti, il destino del ricorso è segnato.
Il caso: i fatti oggetto del contendere
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto. La difesa aveva articolato diversi motivi di doglianza, concentrandosi in particolare su tre aspetti fondamentali: l’applicazione della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena irrogata.
La recidiva e le attenuanti
Il ricorrente lamentava una valutazione errata da parte dei giudici di merito riguardo alla propria pericolosità sociale e alla mancata concessione di un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, tali profili attengono strettamente alla valutazione dei fatti e alla discrezionalità del giudice di merito, elementi che non possono essere messi in discussione in Cassazione se non in presenza di vizi logici macroscopici.
Inammissibilità del ricorso e valutazione della Corte
La Suprema Corte, investita della questione, ha esaminato la conformità dei motivi di ricorso ai canoni previsti dal codice di procedura penale. La decisione si è focalizzata sulla natura dei rilievi difensivi, giudicati privi della specificità necessaria per superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni
Le ragioni che hanno condotto all’inammissibilità del ricorso risiedono nella natura riproduttiva delle censure. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi proposti non erano altro che una reiterazione di quanto già ampiamente discusso e correttamente motivato dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata, infatti, aveva già fornito risposte puntuali e logicamente coerenti in merito alla recidiva e alla misura della pena. In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto, a meno che non emerga una manifesta illogicità della motivazione, che in questo caso è stata esclusa. La Corte ha sottolineato che il controllo di legittimità deve limitarsi alla verifica della corretta applicazione delle norme e della tenuta logica del ragionamento del giudice di merito, senza mai sconfinare in un nuovo esame delle prove.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando integralmente la decisione di secondo grado. Tale esito comporta conseguenze economiche non trascurabili per il ricorrente: ai sensi dell’art. 616 c.p.p., egli è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come uno strumento per sollecitare un riesame del merito, ma deve fondarsi su vizi di legge specifici e non precedentemente risolti in modo logico dai giudici territoriali.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi presentati non riguardano violazioni di legge ma ripropongono questioni di fatto già decise o sono semplici ripetizioni di quanto già discusso in appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna precedente, il ricorrente deve pagare le spese processuali e solitamente una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Si possono contestare le attenuanti generiche in Cassazione?
Solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria; non è possibile richiedere una nuova valutazione discrezionale dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42540 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42540 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 27/05/2022 delia CORTE APPELLO di FIRENZE
n ·· clat(3 avviso &le parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con argomentare giuridicamente corretto, puntuale rispetto alle sollecitazioni difensive e privo di manifeste incongruenze logiche in relazione a applicazione della recidiva, alla esclusione delle generiche, alla misura della pena irrogata;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.