Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non entra nel merito
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un pilastro fondamentale del sistema giudiziario italiano, agendo come filtro per garantire che la Suprema Corte si occupi esclusivamente di questioni di diritto. In una recente ordinanza, i giudici hanno ribadito che non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di merito, specialmente quando le critiche sollevate sono identiche a quelle già risolte nei gradi precedenti.
Il caso e l’oggetto del contendere
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa dell’imputato contestava la configurazione del reato e la valutazione della pericolosità sociale, cercando di ottenere una derubricazione della fattispecie criminosa. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti necessari per essere esaminato nel merito.
Inammissibilità del ricorso e motivi ripetitivi
Uno dei motivi principali che determina l’inammissibilità del ricorso è la riproduzione di censure già vagliate. Se il giudice di merito ha fornito una spiegazione logica, corretta e coerente con i fatti, la Cassazione non può intervenire per offrire una diversa interpretazione delle prove. Nel caso in esame, i giudici hanno rilevato che l’imputato non ha apportato nuovi elementi di diritto, ma ha semplicemente riproposto la propria versione dei fatti già smentita.
La valutazione della pericolosità sociale
Un punto centrale della decisione riguarda la pericolosità dell’imputato. La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito che, analizzando i precedenti penali e la natura del nuovo fatto commesso, hanno ravvisato un aumento della pericolosità. Tale valutazione, se ben motivata, resta insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno chiarito che i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge quando si limitano a contestare la ricostruzione fattuale operata nei gradi precedenti. La Corte d’Appello aveva già adeguatamente risposto a ogni profilo di censura, fornendo indicazioni fattuali e argomenti giuridici logici. In particolare, è stata confermata la corretta esclusione di fattispecie di reato meno gravi, come la minaccia semplice, poiché l’elemento soggettivo e le modalità dell’azione indicavano una condotta di maggiore gravità. La decisione di merito è stata dunque ritenuta immune da vizi logici, rendendo il ricorso non meritevole di accoglimento.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza sottolinea che l’inammissibilità del ricorso produce effetti punitivi per chi abusa dello strumento giudiziario. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento serve a scoraggiare ricorsi pretestuosi o meramente dilatori, ribadendo che l’accesso alla Suprema Corte richiede la denuncia di specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali macroscopici, e non una semplice richiesta di riesame della vicenda storica.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripropone motivi già discussi?
Perché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma verifica solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione precedente.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Si può contestare la pericolosità sociale in Cassazione?
Solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente illogica o contraddittoria, altrimenti la valutazione basata sui precedenti è definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42551 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42551 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con indicazioni fattuali e argomenti giuridici logici e co dal giudice di merito sia in relazione alla configurabilità dell’ipotesi di reato contestata, an relativi tratti soggettivi con conseguente coerente esclusione dell’ipotesi di cui all’ad 612 c in relazione alla valutazione spesa nel rietenere il nuovo fatto, alla luce dei precedenti, espre di una accresciuta pericolosità dell’imputato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.