Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione conferma la condanna
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un limite invalicabile per chi tenta di impugnare una sentenza senza apportare nuovi elementi di diritto. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito che la semplice replica di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito non può trovare spazio nel giudizio di legittimità.
Il caso e il contesto giuridico
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di un soggetto. Il ricorrente contestava la valutazione della gravità del fatto, cercando di ottenere una revisione della pena. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato come i motivi addotti fossero identici a quelli già vagliati nel grado precedente, rendendo l’impugnazione priva di fondamento giuridico.
Inammissibilità del ricorso e valutazione della colpa
Il nodo centrale della decisione risiede nella corretta applicazione dei criteri di valutazione della pena. I giudici di merito avevano già ampiamente motivato la decisione, sottolineando la particolare gravità della condotta alla luce dei numerosi precedenti penali del soggetto. Questa valutazione, essendo logica e coerente con le prove raccolte, non è sindacabile in sede di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso scatta dunque ogni volta che l’atto di impugnazione non critica specificamente i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere un nuovo esame dei fatti, operazione preclusa alla Corte di Cassazione.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso è inammissibile poiché l’unica censura prospettata costituiva una replica di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. La Corte d’Appello aveva fornito argomenti giuridici puntuali e corretti, rimarcando la maggiore riprovevolezza del fatto giudicato in considerazione dei precedenti del ricorrente. Tale valutazione di merito è stata ritenuta immune da censure, in quanto basata su una ricostruzione logica e aderente al dato normativo, rendendo superfluo ogni ulteriore esame in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze gravose per il ricorrente. Oltre al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, l’ordinamento prevede sanzioni accessorie per chi promuove ricorsi manifestamente infondati. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ribadendo il principio di responsabilità processuale e la necessità di una difesa tecnica mirata e specifica.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti se il giudice precedente ha già fornito una motivazione corretta e logica.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è tenuto a versare una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
In che modo i precedenti penali influenzano la decisione del giudice?
I precedenti penali aumentano la riprovevolezza del fatto, portando il giudice a considerare la condotta più grave e giustificando una sanzione più severa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42513 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42513 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
i
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la senten esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata repl doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e corretti argomenti giudice di merito nel rimarcare, alla luce del numero e delle connotazioni dei pr ricorrente la maggiore riprovevolezza del fatto giudicato, così da rendere la relativ di merito immune da censure prospettabili in sede di legittimità;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e processuali e della somma di Euro tremila condanna il ricorrente al pagamento delle spe in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.