Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42051 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42051 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il secondo e il terzo motivo sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 su art. 131-bis cod. pen. e pagg. 5 e 6 su entità della pena);
Letta la memoria della difesa che si esaurisce nella presentazione di conclusioni, senza argomenti aggiuntivi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023