Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41694 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME natcl i a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone la illogicità sulla base de diversa lettura dei dati processuali, risulta meramente reiterativi e comunque non consenti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propr valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto t l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragion suo convincimento in merito alla riferibilità all’imputata della condotta occupativa ascritta veda, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fin dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.