Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41649 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41649 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazi legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’incapacità di a di stare in giudizio dell’imputato e il difetto della motivazione posta a fond dell’affermazione di penale responsabilità dello stesso per il delitto contestato, sono specificità poiché fondati su questioni di merito già discusse e ritenute infondate dal giud gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sen impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancan correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondament dell’impugnazione;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in re al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa rideterminazione della pena complessivamente irrogata, è altresì riproduttivo di doglianze respinte dalla Corte territoriale nell’esercizio del suo potere discrezionale con motiv esente da vizi logici e giuridici, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 (si veda pag. 5);
che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concess delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfav dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a qu decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli tale valutazione;
osservato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata declarat di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, trattando delitto aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, pertanto, conside doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il reato non risulta an prescritto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore