Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un filtro rigoroso che impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate quando queste non rispettano i canoni di legge. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha affrontato il tema della validità degli accertamenti tecnici e della tempestività delle richieste relative alla particolare tenuità del fatto.
Analisi dei fatti e degli accertamenti tecnici
Il caso trae origine da una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha basato la propria difesa sulla presunta inutilizzabilità degli accertamenti chimici e tossicologici eseguiti durante le indagini preliminari. Secondo la tesi difensiva, la sopravvenuta distruzione della sostanza avrebbe impedito una perizia di contrasto, rendendo l’accertamento originario un atto irripetibile non garantito.
La natura degli accertamenti chimici
La Corte ha chiarito che gli accertamenti chimici sulla sostanza non sono intrinsecamente irripetibili. In assenza di prove concrete circa la distruzione del reperto o l’impossibilità di sollecitare una perizia durante il giudizio di merito, la censura di inutilizzabilità risulta manifestamente infondata. La mera affermazione della parte non supportata da elementi di fatto non può scardinare la validità degli atti d’indagine.
Inammissibilità del ricorso e particolare tenuità del fatto
Un secondo punto cruciale riguarda l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. Il ricorrente ha sollecitato il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto direttamente in sede di legittimità. Tuttavia, tale richiesta non era stata formulata nei motivi di appello né discussa nel precedente grado di giudizio.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che questioni di fatto o nuove istanze non possano essere introdotte per la prima volta davanti alla Cassazione. Inoltre, la valutazione sulla tenuità del fatto richiede accertamenti di merito che esulano dai poteri della Corte di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La Corte ha rilevato che il primo motivo di ricorso era una mera replica di censure già ritenute infondate, prive di supporto fattuale. Riguardo alla causa di non punibilità, la sua mancata invocazione in appello ne preclude l’esame in questa sede. Infine, il principio cardine ribadito è che l’inammissibilità dei motivi principali rende irrilevante la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Il vizio genetico del ricorso impedisce infatti la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, rendendo definitiva la sentenza di secondo grado al momento della sua pronuncia.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una corretta articolazione dei motivi di appello e della tempestività nelle eccezioni procedurali. La mancata osservanza di questi oneri processuali non solo preclude la revisione della condanna, ma aggrava la posizione dell’imputato con oneri economici accessori, rendendo vana anche l’eventuale maturazione dei termini prescrizionali nelle more del giudizio di legittimità.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare i motivi presentati e preclude il rilievo di cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate dopo la sentenza di appello.
Si può chiedere la particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere richiesta nei motivi di appello, poiché richiede valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità.
Gli accertamenti chimici sulle droghe sono sempre atti irripetibili?
No, sono considerati atti ripetibili a meno che non venga provata la distruzione della sostanza o l’impossibilità tecnica di eseguire una nuova analisi durante il processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40898 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40898 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto il primo replica una censura di inutilizzabili accertamenti chimici e tossicologici sulla sostanza detenuta dal ricorrente resi nel corso de indagini al’evidena manifestamente infondata, trattandosi di atto certamente non irripetibil non essendovi elementi in fatto destinati a supportare l’affermazione della sopravvenut distruzione della sostanza tale da impedire alla parte di sollecitare, nel corso del giu apposita perizia diretta a contrastarne le risultanze;
ritenuto che con il secondo motivo di sollecita l’applicazione della causa di non punibili cui all’ad 131 bis cp, estranea ai motivi di appello e nion chiesta neppure nel corso d discussione, sollecitazione che comunque si fonda su verifiche in fatto estranee ai poteri giudizio della Corte di legittimità;
ritenuto che la inammissibilità dei primi due motivi rende indifferente la prescriz maturata dopo la decisione impugnata con riguardo alla contravvenzione di cui al capo 2), messa in evidenza dal terzo motivo;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.