Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13553 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a IMPERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 co.8 D.L. n.137/20 e s.m.i.
. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come pure richiesto dal Procuratore general con le conclusioni scritte trasmesse in data 24 gennaio 2024, per la manifesta infondatezza de motivi, tesi solo ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di sull’accertamento della penale responsabilità (concorso in rapina impropria), che la Corte h argomentato con logica e congruente motivazione, del tutto congruente con le evidenze raccolte nel corso del giudizio abbreviato.
Le critiche esposte dai ricorrenti riguardano, dunque, profili in fatto, coerentemente scrut nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad rivalutazione del momento euristico della prova. In tal senso, entrambi i ricorsi finiscono c proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E’ costante, infatti, l’insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiorm esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cio spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).
La Corte di merito, nel confermare decisione assunta in primo grado, riducendo solo la sanzione criminale, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione del fatto-reato ad ope della persona offesa e del correo chiamante in correità (convergente sulla dinamica del fatto sulla identificazione dei responsabili) è rimasta del tutto coerente, anche quanto a descrizi qualificante della condotta.
A fronte di tali dati – del tutto inequivoci – le astratte ipotesi alternative (neppure conf elementi obiettivi) introdotte dalle difese appaiono del tutto irragionevoli, come espost sentenza di appello, e non assumono alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, p determinare l’ingresso di ,una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quell «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logi stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, de 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763).
12-40679/2023
Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condan.na dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.