Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45023 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45023 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA BARBERA NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica circostanziale del reato di cui al capo A) dell’imputazione, è privo di concreta specific manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nel tto di furto consumato e pluriaggravato, il ricorrente insiste sul punto bas su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitab presente giudizio;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corrett argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive (si veda, in particolare, pag. 2);
considerato che anche il secondo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto reato di cui al capo B), è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatori un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente inquadrato il fatto, per co ricostruito, nell’ipotesi di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamen esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
osservato che l’ultimo motivo, che contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità pr pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzi generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso elementi di fatto a sostegno delle censure e dei correlati congrui riferimenti alla motivaz dell’atto impugNOME;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.