Inammissibilità del ricorso in Cassazione: i limiti del giudizio
L’inammissibilità del ricorso in sede di legittimità rappresenta un esito frequente quando le difese non si confrontano adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito che il ricorso non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve affrontare il merito delle prove raccolte.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello per condotte caratterizzate da violenza fisica e verbale. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi nella valutazione della responsabilità, cercando di ribaltare l’esito del giudizio di merito.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come i motivi proposti fossero carenti di specificità e non idonei a scardinare l’impianto motivazionale della sentenza di secondo grado. In particolare, è stato rilevato che la difesa non ha tenuto conto del complessivo dato probatorio che confermava, senza incertezze, la condotta violenta contestata.
Le motivazioni
Le ragioni dell’inammissibilità del ricorso risiedono principalmente nella natura del giudizio di legittimità. La Cassazione ha osservato che il primo motivo di ricorso non si confrontava con le prove acquisite, le quali davano conto della violenza fisica e verbale esercitata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché smentito dai contenuti inequivocabili della querela sporta dalla persona offesa. Quando un ricorso ignora elementi probatori decisivi o contrasta con atti certi del processo, non può trovare accoglimento.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione deve essere strutturato su vizi di legge precisi e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti. L’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in tremila euro. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una consulenza legale tecnica e mirata prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi non sono specifici, se non si confrontano con le motivazioni della sentenza impugnata o se riguardano questioni di fatto non deducibili in sede di legittimità.
Cosa succede se il ricorso contrasta con la querela della vittima?
Se i motivi del ricorso sono smentiti da atti certi e inequivocabili presenti nel fascicolo, come la querela della persona offesa, la Corte di Cassazione rigetta l’impugnazione dichiarandola inammissibile.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese legali del proprio difensore, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che può variare generalmente da mille a seimila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50199 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50199 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in ep esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consen legge in sede di legittimità in quanto il primo non si confronta con il complessivo dato acquisito nel corso del processo, che da conto senza incertezza della violenza fisic che ebbe a sostenere la condotta contestata anche nella veste giuridica messa in evide Corte del merito mentre il secondo è, a tacer d’altro, smentito dai contenuti inequi querela resa dalla persona offesa il 3 marzo 2016
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.