Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Fatti non si Discutono
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso quando questo si concentra su una nuova valutazione dei fatti anziché su questioni di diritto. Questo caso offre uno spunto chiaro per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non correttamente impostata.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro. La corte territoriale aveva confermato una condanna per un reato legato agli stupefacenti, basando la propria decisione su elementi concreti come la quantità della sostanza, le modalità professionali e organizzate dello spaccio e l’utilizzo di un locale appositamente adibito a tale scopo. L’imputato, non condividendo la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un caposaldo della procedura penale: la distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
I giudici dei primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) sono i ‘giudici del fatto’. Il loro compito è ricostruire l’accaduto e valutare le prove (testimonianze, documenti, perizie). La Corte di Cassazione, invece, è ‘giudice del diritto’. Il suo ruolo non è quello di stabilire ‘cosa è successo’, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, i motivi del ricorso contestavano proprio la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio, attività che, come sottolineato dalla Corte, rientrano nell’esclusiva competenza del giudice di merito.
La Valutazione sulla Causa di non Punibilità
Il ricorrente aveva sollevato anche censure relative alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello adeguata, poiché la professionalità e l’organizzazione dello spaccio erano elementi sufficienti a escludere la particolare tenuità dell’offesa.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che la motivazione della sentenza impugnata era ‘congrua e adeguata’, ‘esente da vizi logici’ e ‘basata su corretti criteri di inferenza’. In altre parole, il ragionamento della Corte d’Appello era solido e ben argomentato, fondato su ‘condivisibili massime di esperienza’. Quando la motivazione di merito è logicamente strutturata e priva di errori di diritto, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Tentare di farlo attraverso il ricorso porta inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende presentare ricorso in Cassazione. È essenziale che i motivi di impugnazione si concentrino su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione) e non su una semplice rilettura dei fatti già vagliati nei gradi di merito. Un ricorso che tenta di trasformare la Suprema Corte in un ‘terzo grado di giudizio’ sul fatto è destinato all’insuccesso, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati miravano a una nuova ricostruzione e valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione, che svolge un giudizio di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione non riesamina le prove per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, completa e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36263 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36263 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA TERINESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 18144/25
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catanzaro ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sul dato ponderale e le modalità professionali e organizzate dello spaccio attraverso l’utilizzo di un locale adibito a tale scopo che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025
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