Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49029 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49029 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitt ad COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. (fatto commesso in Udine in data ottobre 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si censura l’operata valutazione delle prove e, quindi, la te dell’impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il delitto ascr è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 6 – 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoria ha dato congruamente conto dell’apprezzamento compiuto delle dichiarazioni di NOME COGNOME), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutaz e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro documentati (in oss principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge in relazione all’aggravante dell’uso di arma, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame, di modo che, trattandosi di questione che involg profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di leciittimità, stante il co disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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