Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48912 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48912 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORREGROTTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo ha assolto dal reato a lui ascritto di cui al capo C) di imputazione, confermandone la condanna in relazione ai delitti di lesioni personali e minaccia aggravate, di cui ai capi A) e B) imputazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie (cfr., tra pronunce più recenti in tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione del principio ex art. 521 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto generico e aspecifico, ossia sviluppato tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che censura l’eccessività della pena inflitta, no è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché la dosimetria sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificat l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata ed il riferimento alle modalità di commissione dei reati ed alle lesioni provocate);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.