Inammissibilità del ricorso: quando la ripetizione blocca la giustizia
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un filtro fondamentale per garantire che il giudizio di legittimità non si trasformi in un terzo grado di merito. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito principi rigorosi riguardanti la specificità dei motivi di impugnazione, sanzionando la prassi di riproporre acriticamente le medesime doglianze già espresse in appello.
I fatti e l’oggetto del contendere
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto. Il ricorrente lamentava, in particolare, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (Art. 62 bis c.p.) e ai criteri di determinazione della pena (Art. 133 c.p.). La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato, producendo una motivazione carente o illogica.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La Corte ha rilevato come l’atto di impugnazione fosse basato su motivi “indeducibili”, in quanto si risolvevano in una pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello. Tali motivi sono stati considerati non specifici ma soltanto apparenti, poiché non assolvevano alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata.
Inammissibilità del ricorso e vizi cumulativi
Un punto centrale della decisione riguarda la tecnica di redazione del ricorso. La Corte ha censurato la denuncia cumulativa di diversi vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Secondo il principio stabilito dalle Sezioni Unite, tali vizi sono eterogenei e incompatibili tra loro; pertanto, non possono essere sovrapposti o cumulati riferendosi allo stesso segmento motivazionale. Una censura alternativa e indifferenziata risulta priva della necessaria specificità richiesta dalla legge.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sull’applicazione rigorosa dell’art. 591 c.p.p., sottolineando che l’aspecificità del motivo è causa diretta di inammissibilità. La motivazione della sentenza impugnata era già stata puntuale nel disattendere le richieste della difesa in secondo grado. Di conseguenza, la mancata formulazione di nuove e specifiche critiche rivolte proprio alle risposte fornite dalla Corte d’Appello ha reso il ricorso un guscio vuoto, incapace di scalfire la decisione precedente. Inoltre, il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Filardo) serve a ricordare che il ricorrente ha l’onere di isolare il singolo vizio logico, senza procedere a contestazioni generiche che paralizzano l’esame di legittimità.
Le conclusioni
Il giudizio si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, misura prevista per scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o redatti senza il rispetto dei criteri tecnici minimi. Questa ordinanza conferma che l’accesso alla Suprema Corte richiede una strategia difensiva mirata e una capacità di analisi critica che vada oltre la semplice ripetizione dei motivi di merito, pena pesanti conseguenze economiche e procedurali.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per aspecificità, in quanto non esercita una critica diretta e puntuale verso la sentenza di secondo grado.
Si possono contestare più vizi di motivazione insieme?
No, denunciare contemporaneamente mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sullo stesso punto rende il motivo inammissibile per eterogeneità.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e solitamente una sanzione pecuniaria tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48588 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48588 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
considerato in aggiunta che l’aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume fin dall denuncia cumulativa del vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così eciso in Roma, il 12/09/2023 Il Co sigliere COGNOME